Sentenza n. 2376/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Decreto Rettorale PG/2025/0081140 del 19.6.2025 con cui, in asserita applicazione dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è stato disposto il recupero del compenso per incarico extraistituzionale svolto dalla Prof.ssa Morlicchio per il CNEL nel periodo dal 3.7.2024 al 12.9.2024, per un importo complessivo di €. 4.792,50; 2. della nota prot. n. 64257 del 16.5.2025 a firma del Dirigente Area Risorse Umane, e della successiva mail del 9.6.2025 (assunta al prot. di Ateneo l'11.6.2025 al n. 76910) del Capo Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, richiamate dal Decreto Rettorale impugnato sub 1 e di contenuto ignoto alla ricorrente; 3. di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la nota prot. n. 124851 del 7.10.2024 dell'Ufficio Affari Speciali del Personale, del pari richiamata in premessa del Decreto Rettorale impugnato sub 1 e di contenuto ignoto alla Prof. Morlicchio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di recupero del compenso percepito per l'incarico di componente del CNEL svolto senza autorizzazione per il periodo dal 3 luglio 2024 al 12 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (professoressa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui l'Università ha disposto il recupero di euro 4.792,50, corrispondenti al compenso lordo percepito per l'incarico extraistituzionale svolto presso il CNEL prima del rilascio dell'autorizzazione, intervenuta soltanto dal 13 settembre 2024. Ha dedotto, in primo luogo, che l'Università avrebbe dovuto richiedere la restituzione esclusivamente delle somme nette, escluse le ritenute fiscali, ai sensi dell'art. 150 del d.l. n. 34/2020, conv. nella l. n. 77/2020, che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 10 del d.P.R. n. 917/1986. In secondo luogo, ha sostenuto che l'incarico di componente del CNEL, conferito dal Presidente della Repubblica per un organo di rilievo costituzionale, fosse assimilabile a un atto politico e a un munus, non soggetto al regime autorizzatorio degli incarichi extraistituzionali. In terzo luogo, ha lamentato l'omessa considerazione della propria buona fede e delle circostanze eccezionali del caso.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto la censura relativa all'inapplicabilità del regime autorizzatorio, ritenendo che la nomina a consigliere del CNEL non costituisca atto politico, poiché la nozione di atto politico è di stretta interpretazione e la nomina non è caratterizzata da assoluta libertà del fine né attiene alla direzione suprema dello Stato. L'incarico, inoltre, è retribuito ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, non rientra nelle eccezioni previste per i professori universitari a tempo pieno e, diversamente dalle cariche di presidente e vicepresidente del CNEL, non è esente dal previo nulla osta. Ha respinto anche la censura relativa alla buona fede, affermando che l'obbligo di riversamento dei compensi non autorizzati è una misura sanzionatoria-ripristinatoria oggettiva e non una domanda risarcitoria: rileva il solo fatto dell'assenza di autorizzazione, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo. Ha invece accolto la censura sul calcolo dell'importo, stabilendo che l'Università può pretendere soltanto la restituzione delle somme nette effettivamente percepite, non anche delle ritenute fiscali e previdenziali già versate all'Erario. Il decreto è stato quindi annullato limitatamente alla parte relativa alla restituzione delle ritenute. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
L'obbligo di riversamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati opera oggettivamente, quale misura sanzionatoria-ripristinatoria, senza rilevanza dell'elemento soggettivo; la restituzione riguarda tuttavia soltanto le somme nette, escluse le ritenute già versate.
art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso
La nozione di incarico retribuito è ampia e comprende anche l'indennità percepita dal componente del CNEL; l'incarico non rientra nelle eccezioni al regime autorizzatorio.
art. 6, comma 10, l. n. 240/2010
Concorre a sottoporre gli incarichi extraistituzionali dei professori universitari a tempo pieno al regime autorizzatorio disciplinato dagli atenei.
art. 98 Cost.
Il principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico costituisce il fondamento del previo obbligo di autorizzazione per gli incarichi retribuiti esterni.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 382/1980
La previsione dell'aspettativa obbligatoria per le sole cariche di presidente e vicepresidente del CNEL conferma, secondo il TAR, che la carica di consigliere non è sottratta al regime autorizzatorio.
art. 150, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020
Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
Le somme soggette a ritenuta devono essere restituite al netto delle ritenute fiscali e previdenziali già operate, non potendo l'amministrazione pretendere anche importi ormai acquisiti all'Erario.
art. 10, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986
Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
La restituzione delle somme indebitamente percepite deve essere parametrata all'importo netto, quando le ritenute siano già state applicate.
art. 2, lett. a), l. n. 936/1986
La previsione secondo cui la nomina deve ricadere su esperti qualificati esclude, sul piano oggettivo, la qualificazione della nomina a consigliere CNEL come atto politico caratterizzato da assoluta libertà del fine.
art. 99 Cost.
La natura costituzionale del CNEL non rende automaticamente politica la nomina dei suoi consiglieri né esclude il regime autorizzatorio.
Massime di principio
- L'incarico retribuito conferito a un professore universitario a tempo pieno è soggetto al previo regime autorizzatorio quando non rientra nelle specifiche eccezioni previste dalla legge, anche se l'incarico consiste nella partecipazione a un organo di rilievo costituzionale e il compenso è qualificato come indennità.
- La nomina a consigliere del CNEL non è, per ciò solo, un atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale o al regime degli incarichi extraistituzionali; la nozione di atto politico è di stretta interpretazione e richiede, sul piano oggettivo, assoluta libertà del fine e attinenza alla direzione suprema dello Stato.
- L'obbligo di riversamento dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 ha natura sanzionatoria-ripristinatoria e opera oggettivamente per il solo fatto dell'assenza di previa autorizzazione, senza necessità di accertare dolo, colpa o buona fede del dipendente.
- Nel recupero dei compensi per incarichi non autorizzati, l'amministrazione può richiedere soltanto l'importo netto effettivamente percepito dal dipendente, non anche le ritenute fiscali e previdenziali già operate e versate all'Erario, poiché la restituzione del lordo determinerebbe un'indebita locupletazione dell'amministrazione e un aggravio per il percipiente.
- La previsione dell'aspettativa obbligatoria per l'assunzione delle cariche di presidente e vicepresidente del CNEL non si estende alla carica di consigliere; quest'ultima resta soggetta al regime autorizzatorio ordinario, salvo una specifica diversa previsione normativa.
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