Sentenza n. 434/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 giugno 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 dicembre 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva sarà curata entro i successivi novanta giorni dal commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; in presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina l'esecuzione e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della previa notifica utile alla decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nell'esecuzione di una sentenza di condanna, l'amministrazione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto, detraendolo dall'importo o dagli adempimenti ancora dovuti.
Come è indicizzato
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