Cassazione Penale, Ordinanza n. 20737/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva negato le misure alternative richieste, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 12 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l'istanza di accesso a misure alternative alla detenzione, in particolare la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova. Il ricorrente ha censurato la valutazione svolta dal giudice di sorveglianza, contestando in sostanza il merito della decisione e proponendo una diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte ha rilevato che i motivi non evidenziavano reali vizi logici o giuridici, ma miravano a una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dal tribunale, che aveva valorizzato le pregresse condotte del condannato, già beneficiario di provvedimenti di clemenza e di misure alternative, dopo i quali aveva continuato a delinquere; inoltre, sono stati considerati la mancanza di attività lavorativa, l'occupazione abusiva di un immobile e l'assenza di elementi idonei a sostenere una prognosi positiva di risocializzazione.
Norme richiamate
art. 94 ord. pen.
Richiamato implicitamente nel contesto delle misure alternative richieste; dal testo emerge soltanto che l'istanza riguardava detenzione domiciliare e affidamento in prova, senza ulteriori specificazioni normative.
art. 133 ord. pen.
Non citato espressamente nel testo, ma la motivazione fa riferimento alla prognosi sul futuro comportamento e alla valutazione delle condotte pregresse ai fini della concessione delle misure alternative.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego delle misure alternative alla detenzione, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dal tribunale di sorveglianza.
- La prognosi favorevole richiesta per la concessione di misure alternative può essere legittimamente esclusa quando risultino condotte pregresse sintomatiche di inaffidabilità, specie se il soggetto, già destinatario di benefici o misure alternative, abbia continuato a delinquere.
- Ai fini della valutazione trattamentale rilevano anche elementi concreti della situazione personale del condannato, quali assenza di attività lavorativa, occupazione abusiva di un immobile e mancanza di indicatori di effettiva risocializzazione.
- Se la motivazione del provvedimento impugnato è coerente, completa e priva di fratture logiche, il ricorso che pretende una diversa lettura del materiale valutativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20674/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →