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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20737/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva negato le misure alternative richieste, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 12 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l'istanza di accesso a misure alternative alla detenzione, in particolare la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova. Il ricorrente ha censurato la valutazione svolta dal giudice di sorveglianza, contestando in sostanza il merito della decisione e proponendo una diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte ha rilevato che i motivi non evidenziavano reali vizi logici o giuridici, ma miravano a una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dal tribunale, che aveva valorizzato le pregresse condotte del condannato, già beneficiario di provvedimenti di clemenza e di misure alternative, dopo i quali aveva continuato a delinquere; inoltre, sono stati considerati la mancanza di attività lavorativa, l'occupazione abusiva di un immobile e l'assenza di elementi idonei a sostenere una prognosi positiva di risocializzazione.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    Richiamato implicitamente nel contesto delle misure alternative richieste; dal testo emerge soltanto che l'istanza riguardava detenzione domiciliare e affidamento in prova, senza ulteriori specificazioni normative.

  • art. 133 ord. pen.

    Non citato espressamente nel testo, ma la motivazione fa riferimento alla prognosi sul futuro comportamento e alla valutazione delle condotte pregresse ai fini della concessione delle misure alternative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego delle misure alternative alla detenzione, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dal tribunale di sorveglianza.
  • La prognosi favorevole richiesta per la concessione di misure alternative può essere legittimamente esclusa quando risultino condotte pregresse sintomatiche di inaffidabilità, specie se il soggetto, già destinatario di benefici o misure alternative, abbia continuato a delinquere.
  • Ai fini della valutazione trattamentale rilevano anche elementi concreti della situazione personale del condannato, quali assenza di attività lavorativa, occupazione abusiva di un immobile e mancanza di indicatori di effettiva risocializzazione.
  • Se la motivazione del provvedimento impugnato è coerente, completa e priva di fratture logiche, il ricorso che pretende una diversa lettura del materiale valutativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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