Sentenza n. 9360/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previe misure cautelari - del Decreto della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967-2022 (prot. 2022-1500969) del 14/12/2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'’ “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1 n. 719 del 14.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 n. 655 del 21.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3 n. 397 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4 n. 582 del 22.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell''''ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 n. 45 del 22.8.2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell'Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS - n. 1338 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Giannina Gaslini - IRCCS n. 672 del 26.8.2019), nonché la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019, la nota di A.Li.Sa. prot. n. 002009 del 16.9.2019 e la nota a firma congiunta del Direttore Generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. 2022-1426291 del 7.12.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e di quantificazione degli importi di payback a carico delle aziende fornitrici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Liguria di individuazione delle aziende tenute al ripiano e dei relativi importi, nonché i decreti ministeriali, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti presupposti relativi al meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa regionali dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti vizi derivanti, in tesi, dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il sistema e vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. La ricorrente ha dichiarato di avere versato alla Regione la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista dalla novella.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure dedotte nel merito. Ha ritenuto che il versamento della quota del 25 per cento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 avesse fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, poiché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, consistenti nell'accertamento e nella comunicazione dell'avvenuto versamento alla segreteria del TAR. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il versamento della quota del 25 per cento degli importi dovuti per gli anni 2015-2018 fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso. La cessazione della materia del contendere ex lege nei giudizi pendenti davanti al TAR è subordinata agli adempimenti comunicativi delle Regioni e delle Province autonome; in loro assenza, il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015
La disposizione è richiamata quale base degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni considerati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015
La disposizione è richiamata per i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi e per gli effetti conseguenti all'inadempimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in camera di consiglio da remoto, previo avviso presidenziale sulla possibile definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro provvedimenti di ripiano del payback sui dispositivi medici, l'azienda fornitrice versa la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non risultano perfezionati gli specifici adempimenti comunicativi richiesti per la cessazione della materia del contendere ex lege.
- La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi pendenti non opera automaticamente con il solo versamento della somma da parte dell'azienda: è necessario anche l'accertamento dell'avvenuto versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR, quando tali adempimenti siano previsti dalla disciplina sopravvenuta.
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