Cassazione Civile, Ordinanza n. 35267/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione affinché provveda nuovamente sulla liquidazione delle spese e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando sull'appello avverso una decisione del giudice di pace, aveva liquidato le spese di lite del doppio grado in favore della parte vittoriosa. La ricorrente ha censurato tale regolazione delle spese deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse liquidato i compensi in modo omnicomprensivo e non per fasi, con importi inferiori ai parametri medi e persino minimi, senza alcuna motivazione sulla riduzione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso. La proposta del relatore ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, osservando che la liquidazione globale è in sé ammissibile, ma è censurabile quando determini una somma inferiore ai minimi inderogabili; nel caso concreto, anche applicando i minimi, le somme liquidate non rientravano nelle soglie tabellari del d.m. 55/2014.
Norme richiamate
art. 4 d.m. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tabellari; il giudice può determinare il compenso in somma unica, ma la liquidazione non può scendere sotto i minimi applicabili in concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione deve essere motivata; la riduzione dei compensi rispetto ai parametri deve essere giustificata, ove incida in modo rilevante sulla parte vittoriosa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per il ricorso manifestamente fondato.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale nel procedimento in cassazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice può indicare un importo unitario complessivo, senza necessità di distinguere analiticamente le singole fasi, purché l'importo sia ricostruibile e verificabile entro i limiti tabellari.
- La liquidazione delle spese è censurabile in cassazione quando, anche a voler applicare i valori minimi del parametro professionale, l'importo riconosciuto risulti inferiore alle soglie inderogabili previste dalla tariffa applicabile.
- Il superamento o l'inosservanza dei limiti minimi e massimi dei parametri forensi integra un vizio di violazione di legge; la mera mancanza di indicazione delle percentuali di aumento o diminuzione non comporta di per sé nullità se la somma resta nei limiti consentiti.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese deve essere sufficiente a consentire alle parti il controllo del rispetto dei parametri e, quando la riduzione incida in modo significativo, a comprendere le ragioni della diminuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →