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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35267/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione affinché provveda nuovamente sulla liquidazione delle spese e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando sull'appello avverso una decisione del giudice di pace, aveva liquidato le spese di lite del doppio grado in favore della parte vittoriosa. La ricorrente ha censurato tale regolazione delle spese deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse liquidato i compensi in modo omnicomprensivo e non per fasi, con importi inferiori ai parametri medi e persino minimi, senza alcuna motivazione sulla riduzione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso. La proposta del relatore ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, osservando che la liquidazione globale è in sé ammissibile, ma è censurabile quando determini una somma inferiore ai minimi inderogabili; nel caso concreto, anche applicando i minimi, le somme liquidate non rientravano nelle soglie tabellari del d.m. 55/2014.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tabellari; il giudice può determinare il compenso in somma unica, ma la liquidazione non può scendere sotto i minimi applicabili in concreto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve essere motivata; la riduzione dei compensi rispetto ai parametri deve essere giustificata, ove incida in modo rilevante sulla parte vittoriosa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione delle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per il ricorso manifestamente fondato.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale nel procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice può indicare un importo unitario complessivo, senza necessità di distinguere analiticamente le singole fasi, purché l'importo sia ricostruibile e verificabile entro i limiti tabellari.
  • La liquidazione delle spese è censurabile in cassazione quando, anche a voler applicare i valori minimi del parametro professionale, l'importo riconosciuto risulti inferiore alle soglie inderogabili previste dalla tariffa applicabile.
  • Il superamento o l'inosservanza dei limiti minimi e massimi dei parametri forensi integra un vizio di violazione di legge; la mera mancanza di indicazione delle percentuali di aumento o diminuzione non comporta di per sé nullità se la somma resta nei limiti consentiti.
  • La motivazione sulla liquidazione delle spese deve essere sufficiente a consentire alle parti il controllo del rispetto dei parametri e, quando la riduzione incida in modo significativo, a comprendere le ragioni della diminuzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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