Cassazione Civile, Ordinanza n. 29801/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore venale in comune commercio di un immobile ceduto con atto del 12 dicembre 2013, emesso dall'Ufficio ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/1986. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo congruo il minor valore dichiarato nell'atto di vendita sulla base della perizia e relazione prodotte dalla parte privata e osservando che l'Ufficio non aveva reperito dati recenti sufficienti per un procedimento sintetico-comparativo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avesse spiegato perché avesse ritenuto congruo il minor valore risultante dalla perizia di parte. La contribuente ha resistito, eccependo anche la tardività del ricorso per pretesa inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 119/2018.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività, affermando che la sospensione dei termini prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018 opera nei confronti di tutte le parti del processo. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente perché indicava le ragioni della ritenuta correttezza del valore di perizia e valorizzava la mancanza, da parte dell'Ufficio, di elementi recenti idonei a sostenere il procedimento comparativo. La sentenza di merito è stata dunque considerata sorretta da un iter argomentativo sufficiente al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 D.P.R. 131/1986
Richiamato quale base dell'avviso di rettifica del valore dichiarato nell'atto di trasferimento immobiliare.
art. 52 D.P.R. 131/1986
Richiamato quale base normativa della rettifica del valore venale dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo in cassazione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza è nulla se manca l'illustrazione delle ragioni della decisione; ma una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la totale omissione o l'apparenza della motivazione ne determina la nullità.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 6, comma 2, D.L. 119/2018
La sospensione dei termini processuali ivi prevista opera nei confronti di tutte le parti del giudizio.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché omette di esporre i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e l'iter logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la sentenza d'appello non è nulla se, anche in forma sintetica o per relationem, contiene elementi sufficienti a far comprendere le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado e a individuare il thema decidendum.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice di appello faccia propri gli argomenti della decisione impugnata e dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene infondati i motivi di gravame.
- In materia di rettifica del valore di un immobile, la critica all'atto impositivo può essere respinta se il giudice di merito valorizza la perizia di parte e rileva l'assenza, nell'Ufficio, di elementi recenti idonei a sostenere una diversa stima.
- La sospensione dei termini processuali prevista da una norma speciale, se riferita al processo, si applica a tutte le parti del giudizio salvo diversa previsione espressa.
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