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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05523/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2004, emesso in capo a una socia di una società a responsabilità limitata operante nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. L’Ufficio aveva, in via presupposta, accertato nei confronti della società un maggior reddito d’impresa, ritenendo che essa avesse realizzato ricavi occulti mediante l’erogazione ai clienti di quantitativi inferiori rispetto a quelli pattuiti, con alterazione del sistema di erogazione dell’autocisterna e successiva vendita in nero della merce sottratta. Sulla base della ristretta compagine sociale, l’Ufficio aveva poi presunto la distribuzione ai soci degli utili extracontabili così emersi, imputandoli pro quota alla socia. I successivi eredi della socia avevano ottenuto in appello l’annullamento dell’accertamento, e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto decisiva, per escludere la distribuzione degli utili, l’assenza di somme riferibili a tali proventi sui conti della contribuente e il richiamo a una diversa decisione relativa ad annualità successive. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque illogica e non conferente; violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito invertito l’onere della prova e negato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili senza adeguata prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi: la motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata non conferente e illogica perché fondata sul mancato rinvenimento di utili occulti sui conti della socia, circostanza non idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa; inoltre il richiamo a una decisione relativa ad annualità diverse è stato considerato irrilevante e non idoneo a fondare il decisum. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente/inesistente come effettiva giustificazione del decisum.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione sufficiente e riconoscibile; il difetto di tale requisito integra nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza: la carenza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma che impone una motivazione intelligibile e non meramente formale.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma evocata per sostenere che l’accertamento del maggior reddito e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non sono stati correttamente applicati dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’erronea ripartizione dell’onere della prova: incombe sul contribuente la prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento definitivo di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili occulti deve essere specifica e idonea a dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che il socio è rimasto estraneo alla gestione sociale.
  • Il mero mancato rinvenimento, sui conti correnti del socio, di somme corrispondenti ai proventi extracontabili non basta di per sé a escludere la percezione degli utili presunti, se non si spiega perché tali utili avrebbero dovuto necessariamente transitare su quei conti.
  • La motivazione è apparente o comunque nulla quando, pur formalmente presente, non affronta il tema decisivo della controversia o si fonda su argomentazioni inconferenti rispetto alla presunzione operante e all’onere probatorio applicabile.
  • Il richiamo a decisioni relative ad annualità diverse o a giudizi ancora pendenti non è idoneo, da solo, a superare l’accertamento dell’anno d’imposta in contestazione, se non accompagnato da una puntuale spiegazione della rilevanza giuridica di tali precedenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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