Sentenza n. 5791/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 539/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, in data 09.04.2025, sul ricorso recante R.G. n. 419/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 539/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici di precariato 2021/2022 e 2022/2023, ordinando al Ministero di attivare la Carta e di accreditarvi euro 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge, nonché condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione nelle forme prescritte, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e non era stato eseguito dall'Amministrazione. Il Ministero, gravato dell'onere di fornire elementi sull'adempimento, non ha offerto alcun chiarimento. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta nel giudicato, dovendosi invece dare esecuzione al comando giudiziale. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, mediante attivazione della Carta del docente e riconoscimento di quanto stabilito nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna a una penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e predisponendo, ove necessario, misure sostitutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni è stato ritenuto necessario, nel caso concreto, ai fini dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine previsto per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del Tribunale ordinario quale fondamento del diritto al beneficio della Carta del docente; il TAR non ne riesamina i presupposti in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e il decorso del termine previsto per l'adempimento dell'Amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione soccombente di eseguire il comando giudiziale entro un termine prefissato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l'attuazione del contenuto della decisione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione deve fornire elementi e chiarimenti sull'eventuale esecuzione del titolo; la mancata produzione di indicazioni sull'adempimento consente di accogliere la domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento subordinatamente all'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne la valutazione a una fase successiva, qualora persista l'inottemperanza oltre il termine stabilito.
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