Cassazione Civile, Ordinanza n. 18382/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2006, in relazione alla mancata iscrizione della professionista all'INPS. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, facendo decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza originaria del debito indicata al 16 giugno 2007 e rilevando che la richiesta di pagamento dell'INPS era intervenuta oltre il quinquennio, il 20 giugno 2012, senza atti interruttivi qualificati. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che il D.P.C.M. 4 giugno 2007 aveva differito il termine di pagamento al 9 luglio 2007 per i contribuenti interessati, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto erronea la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d'appello nel 16 giugno 2007, poiché il termine per il pagamento dei contributi risultava differito al 9 luglio 2007 in forza del D.P.C.M. 4 giugno 2007. Ha inoltre precisato che tale differimento riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, non solo quelli fiscalmente assoggettati agli studi in concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte afferma che la prescrizione decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, tenendo conto del differimento del termine di pagamento.
art. 2941, n. 8, c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda essenzialmente sulla diversa data di scadenza del pagamento e quindi sulla decorrenza della prescrizione.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Norma che giustifica l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti privi di altra copertura previdenziale utile a costituire una posizione previdenziale.
art. 18, comma 12, L. n. 98/2011
Richiamato nel ricorso come disposizione rilevante in tema di contribuzione e termini, ma non costituisce il centro della motivazione decisoria.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 55, R.D.L. n. 1827/1935
dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla scadenza del termine di versamento, non da momenti diversi come la presentazione della dichiarazione dei redditi.
D.P.C.M. 4 giugno 2007
entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione
Ha differito il termine di pagamento per i contribuenti rientranti nell'ambito applicativo indicato, con conseguente slittamento della decorrenza della prescrizione al 9 luglio 2007.
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 4 giugno 2007
È la base del differimento del termine di pagamento al 9 luglio 2007 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 4 giugno 2007
Ritenuta irrilevante nel caso concreto perché collegata a una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, incompatibile con il differimento richiamato dalla Corte.
art. 62-bis, D.L. n. 331/1993
Richiamato come riferimento agli studi di settore, cui la disciplina del differimento del pagamento faceva rinvio.
art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007
Citato per escludere che il regime dei minimi escludesse, di per sé, il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitavano attività soggette agli studi di settore.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal giorno in cui il contributo deve essere effettivamente versato, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Quando un provvedimento normativo o amministrativo differisce il termine di versamento, la decorrenza della prescrizione si sposta automaticamente a tale nuova scadenza.
- Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore opera in base al tipo di attività svolta, non solo per chi sia concretamente assoggettato al relativo regime fiscale.
- Per individuare la prescrizione del credito contributivo occorre verificare la concreta scadenza del termine di pagamento applicabile nel periodo di riferimento, tenendo conto di eventuali proroghe o slittamenti normativi.
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