Cassazione Penale, Ordinanza n. 41046/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 dicembre 2024. L'unico motivo deduceva carenza di motivazione in ordine all'unico motivo di appello non rinunciato, relativo alla determinazione della pena. La censura è stata ritenuta generica per indeterminatezza, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere quali rilievi dovesse esaminare. È stata inoltre ritenuta priva di specificità, per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla determinazione della pena non soddisfaceva i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché generica e priva di specificità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, in particolare quanto al calcolo della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e idonei a indicare gli elementi alla base della censura; la mancanza di indeterminatezza e di correlazione con la decisione impugnata rende il motivo generico e inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel senso della puntuale indicazione delle ragioni di censura e degli elementi su cui esse si fondano.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se non si confronta con le concrete argomentazioni della decisione e non evidenzia un effettivo vizio di motivazione.
- La mera deduzione di carenza motivazionale sulla determinazione della pena non è sufficiente se non sono indicati gli aspetti della quantificazione ritenuti erronei o illogici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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