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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41046/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 dicembre 2024. L'unico motivo deduceva carenza di motivazione in ordine all'unico motivo di appello non rinunciato, relativo alla determinazione della pena. La censura è stata ritenuta generica per indeterminatezza, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere quali rilievi dovesse esaminare. È stata inoltre ritenuta priva di specificità, per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla determinazione della pena non soddisfaceva i requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché generica e priva di specificità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, in particolare quanto al calcolo della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e idonei a indicare gli elementi alla base della censura; la mancanza di indeterminatezza e di correlazione con la decisione impugnata rende il motivo generico e inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel senso della puntuale indicazione delle ragioni di censura e degli elementi su cui esse si fondano.
  • La critica alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se non si confronta con le concrete argomentazioni della decisione e non evidenzia un effettivo vizio di motivazione.
  • La mera deduzione di carenza motivazionale sulla determinazione della pena non è sufficiente se non sono indicati gli aspetti della quantificazione ritenuti erronei o illogici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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