Sentenza n. 334/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 23 dicembre 2013, prot. 6963/C14h (CIG 4411145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 3996/C14 del 30 luglio 2014; prot. 2109/C14 dell’11 marzo 2015; prot. 73/C14 dell’8 gennaio 2015; prot.1803/C14 del 04 marzo 2016; prot. 4858/C14 del 13 giugno 2016; prot. 0004771/U del 10 luglio 2017; prot. 0006792/U del 20 settembre 2017; prot. 4374 del 14 giugno 2018; prot. 6992/U del 22 ottobre 2018; prot. 2722/U del 04 aprile 2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Ammirato Falcone di Lecce, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”; e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 6.523,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’Istituto Comprensivo all’istanza di revisione prezzi, motivato dall’assenza di una preventiva richiesta di adeguamento ISTAT e di documentazione di supporto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, titolare di una convenzione Consip e di un ordinativo principale di fornitura con successivi atti aggiuntivi per servizi di pulizia scolastica, ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi a partire dal settembre 2018, nonché il pagamento di € 6.523,00 oltre IVA e degli interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione previsto dalla Convenzione Consip e dal Capitolato tecnico; l’assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002. L’amministrazione aveva respinto la fattura contenente il conteggio revisionale, ritenendo necessarie una preventiva richiesta di adeguamento ISTAT e idonea documentazione.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse la clausola di revisione prezzi e il relativo provvedimento applicativo in un contratto di servizi a esecuzione continuativa. Nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018-febbraio 2020, rilevando che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e la lex specialis della convenzione Consip prevedevano un aggiornamento annuale, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di attività. La clausola revisionale è stata qualificata come norma imperativa, integrativa della volontà negoziale ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., non derogabile da pattuizioni difformi. La domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta soltanto quanto alla decorrenza: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e non dalla scadenza originaria dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza del relativo pagamento non era configurabile la mora. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 163/2006
Il Codice del Processo Amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici
La norma rinvia al codice del processo amministrativo per l’individuazione delle controversie in materia di contratti pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163
La controversia sulla revisione prezzi nei contratti di servizi a esecuzione continuativa rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando ricade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa per la revisione prezzi negli appalti continuativi di servizi e forniture, prevalente sulla disciplina civilistica e idonea a integrare automaticamente il contratto.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico
La convenzione recepisce il meccanismo revisionale dell’art. 115 e individua, in mancanza dei dati normativi, l’indice ISTAT FOI quale parametro di aggiornamento.
art. 9.4 Capitolato tecnico
annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura
La clausola prevede un aggiornamento annuale integrale del canone dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale, sulla base della variazione annuale dell’indice FOI.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Le clausole revisionali imperative si inseriscono automaticamente nel contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere necessariamente l’intero contratto.
art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori per transazioni commerciali decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto revisionale e fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo in contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa, quando trova applicazione l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- L’art. 115 del d.lgs. 163/2006 costituisce disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi negli appalti continuativi di servizi e forniture, prevalente sulla disciplina civilistica e non derogabile in peius mediante pattuizioni contrattuali.
- Quando la lex specialis stabilisce un aggiornamento annuale del canone sulla base del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, l’appaltatore ha diritto alla revisione a partire dal secondo anno di attività, secondo il meccanismo previsto dalla convenzione e dal capitolato.
- Le clausole revisionali imperative si inseriscono automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; le clausole incompatibili sono nulle ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza determinare necessariamente la nullità dell’intero contratto.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sulla revisione prezzi non decorrono prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza del relativo pagamento; nel caso deciso decorrono dalla pubblicazione della sentenza di accertamento fino al soddisfo.
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