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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33635/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava un "errore di fatto" nella sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i suoi ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. In particolare: (1) avrebbe subito inesatta percezione e travisamento delle risultanze processuali rispetto alla questione della "insinuazione al passivo" della società Tradecar da parte di BVC Diffusion, ritenuta decisiva per escludere la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), mentre il ricorrente sostiene di aver affrontato quel punto e di aver richiamato giurisprudenza a sostegno; (2) omissione di valutazione di circostanze rilevanti dedotte come motivi nuovi, in particolare l'assenza di danno per la persona offesa (Andrea Iovino), il quale secondo il ricorrente non sarebbe stato danneggiato in quanto l'onere di retribuire gli imputati sarebbe ricaduto sul creditore e quindi mancava l'elemento dell'ingiusto profitto necessario per la configurazione dell'estorsione.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate attengono a questioni di interpretazione giuridica e di applicazione della legge penale (valutazioni di diritto e di diritto-processuale) e non a un errore percettivo degli atti interni tale da rientrare nella nozione di "errore di fatto" giustificante il rimedio straordinario. La Corte ha confermato il principio secondo cui la distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende, in primo luogo, dall'azionabilità del credito (se il credito è giuridicamente aggredibile in sede giudiziale) e ha ritenuto che l'insinuazione al passivo fallimentare impedisse l'azione su quel credito contro la persona fisica, rendendo la pretesa degli imputati ingiustificata e potenzialmente punitiva. Quanto all'asserita inesistenza del danno, la Corte ha considerato la questione come valutazione sulla qualificazione del fatto e sull'esistenza di un ingiusto profitto e non come mera svista percettiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la partecipazione degli imputati ai fatti contestati.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la sentenza valuta se i fatti rientrino in questo tipo contrapposto all'art. 393 c.p.

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura, indicata tra i reati per cui era stata pronunciata la sentenza di merito oggetto dei ricorsi.

  • art. 393 c.p.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; interpretata dalla Corte come reato differente dall'estorsione quando la pretesa è azionabile giudizialmente (ossia il diritto è, in astratto, tutelabile e il soggetto può ricorrere all'autorità giudiziaria). La Corte ha ritenuto decisivo che il credito fosse effettivamente azionabile; l'insinuazione al passivo fallimentare ha reso incompetibile/inesigibile la pretesa contro la persona fisica.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintetica enunciazione dei motivi nella sentenza della Corte di Cassazione; la Corte osserva che la breve enunciazione non implica automaticamente che argomentazioni non riprodotte non siano state lette.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 16103/2002; n. 37505/2011; n. 18651/2015; n. 29541/2020)

    Richiami decisivi alla definizione di "errore di fatto" ammissibile nel ricorso straordinario: l'errore deve essere un vizio percettivo indiscutibile negli atti interni, non un errore di diritto o di valutazione; può consistere nell'omissione dell'esame di un motivo solo se tale omissione è dovuta a una svista materiale che abbia determinato la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il "ricorso straordinario per errore di fatto" è ammissibile solo se si dimostra un errore percettivo manifesto nella lettura degli atti interni della Corte di Cassazione (svista/materiale) e non per contestare valutazioni giuridiche o di merito.
  • Le censure che riguardano interpretazioni della norma penale o la corretta qualificazione del fatto (es. estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) devono essere impugnate con i rimedi ordinari; non sono risolvibili con il rimedio straordinario a meno che non si provi una mancata lettura o una svista evidente.
  • Per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è centrale verificare se la pretesa sia azionabile in sede giudiziaria: se il credito non è giuridicamente aggredibile (es. già insinuato al passivo fallimentare), la pretesa può assumere carattere punitivo o estorsivo.
  • L'omissione di esame di un motivo in Cassazione può costituire errore di fatto solo se si dimostra che si è trattato di una svista materiale e che la mancata lettura ha influenzato inevitabilmente l'esito della decisione.
  • La prova dell'assenza di danno per la persona offesa è questione di fatto/merito che richiede accurata istruttoria e va fatta valere nei gradi ordinari; non è risolvibile con un generico rilievo in sede straordinaria.
  • Chi valuta la possibilità di successo di un ricorso straordinario deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p. e contributo alla Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato.

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