Sentenza n. 267/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 75 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della proroga della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2033 e limitazione della validità del titolo al 31 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Arzachena aveva respinto le istanze di estensione delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge n. 145 del 2018, dando atto che l'assegnazione dei titoli avrebbe potuto avvenire mediante procedure concorsuali e stabilendo la validità delle concessioni, compresa quella della ricorrente, sino al 31 dicembre 2021. La pretesa sostanziale dedotta consisteva nell'ottenimento della proroga della concessione sino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 145 del 2018. Nel corso del giudizio il Comune ha segnalato la sopravvenuta legge regionale Sardegna n. 7 del 22 aprile 2021, il cui art. 24, comma 2, lettere a) e b), ha trasferito dal Comune alla Regione la competenza al rilascio delle concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale. La ricorrente non ha controdedotto su tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il trasferimento legislativo della competenza concessoria dal Comune alla Regione Sardegna ha reso non più conseguibile dal Comune il bene della vita richiesto, ossia la proroga della concessione sino al 31 dicembre 2033. La sopravvenienza ha inoltre eliminato ogni autonoma potenzialità lesiva del diniego comunale impugnato: anche l'eventuale annullamento dell'atto non avrebbe prodotto un'utilità concreta e attuale per la ricorrente, poiché la decisione sulle istanze di proroga spettava ormai all'autorità regionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito processuale e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 682, legge n. 145/2018
La disposizione è richiamata quale fondamento della pretesa della concessionaria a ottenere la proroga della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033; il giudice non decide nel merito tale pretesa per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 24, comma 2, lettere a) e b), legge regionale Sardegna n. 7/2021
La norma ha trasferito dal Comune alla Regione la competenza al rilascio delle concessioni relative ai beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché alle aree e agli specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale. Tale trasferimento ha privato il Comune della competenza a decidere sulla proroga e ha fatto venir meno l'interesse attuale all'annullamento del diniego comunale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione processuale del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il trasferimento legislativo della competenza amministrativa relativa al bene della vita richiesto dal Comune a un'altra amministrazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro il diniego comunale, quando il Comune non sia più competente a rilasciare il provvedimento richiesto.
- La sopravvenienza normativa che priva l'amministrazione resistente del potere di attribuire il bene della vita rende improcedibile l'impugnazione dell'atto di diniego se l'eventuale annullamento giudiziale non può procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
- Quando, dopo l'impugnazione di un diniego, la competenza a decidere sulla relativa istanza viene trasferita a un'altra amministrazione, il ricorrente deve rivolgersi all'autorità divenuta competente; il giudizio sull'originario atto perde, di regola, la propria potenzialità lesiva.
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