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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30043 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l'assoggettamento a IVA dei servizi di guardiania svolti dal Consorzio in favore dei propri consorziati. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme IVA e una motivazione insufficiente, sostenendo che le prestazioni di vigilanza rese dal Consorzio, anche se rivolte ai soci e collegate alle finalità istituzionali, costituiscono operazioni imponibili quando sono effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi determinati in funzione del servizio reso. La Corte ha inoltre rilevato che occorreva accertare concretamente se le guardie giurate fossero lavoratori dipendenti del Consorzio oppure lavoratori autonomi, poiché l'eventuale esenzione riguardava soltanto le prestazioni rese direttamente da guardie giurate autonome.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente l'imponibilità nel merito, ma ha stabilito che la precedente decisione era erronea e lacunosa perché aveva riconosciuto l'esenzione senza verificare la natura del rapporto con le guardie giurate e le modalità di finanziamento del servizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3

    Sono operazioni imponibili ai fini IVA le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di un'impresa.

    Le prestazioni di servizi sono soggette a IVA quando sono rese nell'esercizio di un'attività qualificabile come impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 2

    Sono considerate in ogni caso commerciali le prestazioni di servizio fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi.

    Le prestazioni rese dai consorzi, anche nei confronti dei propri soci, possono essere considerate attività commerciali e quindi operazioni imponibili IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 3 e 4

    La disciplina IVA deve essere applicata verificando la concreta natura delle prestazioni e del rapporto economico tra il consorzio e i suoi associati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 87, 108 e 111

    Le norme sulle imposte sui redditi aiutano a distinguere le attività istituzionali non commerciali dalle prestazioni commerciali rese ai partecipanti dietro corrispettivi specifici, contributi o quote supplementari collegati a prestazioni maggiori o diverse.

  • Codice civile, art. 2195

    Il richiamo alle attività commerciali dell'art. 2195 c.c. contribuisce a definire quando l'attività svolta dal consorzio assume natura commerciale.

Massime di principio

  • Le prestazioni rese da un consorzio ai propri soci non sono automaticamente escluse dall'IVA solo perché rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente.
  • Quando il servizio è finanziato da corrispettivi specifici, contributi o quote supplementari determinati in relazione alla prestazione ricevuta, vi sono elementi significativi per qualificare l'attività come commerciale e imponibile IVA.
  • Per valutare l'eventuale esenzione dei servizi di vigilanza è essenziale accertare chi li presta: l'esenzione richiamata dalla Corte riguarda le prestazioni rese direttamente da guardie giurate operanti come lavoratori autonomi, non necessariamente quelle organizzate e fornite da un consorzio tramite propri dipendenti.
  • Il giudice deve esaminare concretamente la struttura del servizio, il rapporto con gli operatori, le modalità di finanziamento e l'eventuale collegamento tra somme versate dai soci e prestazioni ricevute; una motivazione generica su finalità istituzionali e contributi consortili non è sufficiente.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva condanna fiscale: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte di cassazione.

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