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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42169/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere (ordinanza del GIP del 17/12/2022). Le imputazioni principali riguardavano partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., con aggravante speciale art. 416-bis.1), estorsione mediante il sistema della "riffa" (artt. 110, 629 c.p. in relazione all'art. 628) e reati relativi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente censurava: (1) errore di applicazione degli artt. 416-bis e 273 c.p.p. e mancata prova di affiliazione/ruolo stabile nel sodalizio; (2) insufficiente e illogica motivazione circa l'estorsione contestata (mancanza della condotta materiale attribuita a Naso); (3) vizio motivazionale e omissione di valutazione di intercettazioni favorevoli che avrebbero dimostrato la non partecipazione di Naso al traffico di stupefacenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili o infondati: primo e terzo motivo inammissibili perché attengono a valutazioni di merito e non a vizi di motivazione tali da consentire il sindacato di legittimità; secondo motivo infondato poiché la motivazione del Tribunale aveva documentato elementi indiziari della partecipazione di Naso al sistema estorsivo (la "riffa") e la capacità intimidatoria implicita dell'organizzazione mafiosa, rendendo superflua la minaccia esplicita. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'estorsione anche per intimidazione implicita e che l'affiliazione rituale non è l'unico criterio se sussistono indici di inserimento stabile e ruolo dinamico. Conseguentemente è stata confermata la permanenza della custodia cautelare e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che per il reato di associazione mafiosa si richiede un rapporto di stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, con un ruolo dinamico e funzionale: non è sufficiente la sola rituale affiliazione se non accompagnata da concreti indizi di partecipazione attiva.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante speciale è stata ritenuta integrabile anche quando la forza intimidatrice del vincolo mafioso venga evocata implicitamente; l'uso della forza di intimidazione associativa può risultare da modalità di condotta non esplicite.

  • art. 629 cod. pen. (in relazione all'art. 628)

    La Corte ha condiviso che l'estorsione può sussistere anche senza minacce esplicite se la richiesta, nel contesto mafioso, è idonea a suscitare timore e soggezione nella vittima ("intimidazione implicita").

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguardo al traffico di stupefacenti la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse individuato profili idonei a fondare i gravi indizi di partecipazione a reati in materia di droga, nel quadro investigativo complessivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella prospettiva che la Corte di Cassazione, in materia de libertate, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto salvo che la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o sussista un travisamento della prova decisivo e incontestabile.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'adempimento di cancelleria con le formalità previste qualora dal provvedimento non derivi la liberazione dell'indagato.

Massime di principio

  • In impugnazioni di provvedimenti cautelari la Corte di Cassazione esercita solo un sindacato limitato: non riesamina i fatti e le valutazioni indiziarie salvo vizi gravi e specifici di motivazione o un "travisamento della prova" decisivo e incontestabile.
  • Per il reato associativo tipico di tipo mafioso non è necessario dimostrare una formale affiliazione rituale se esistono concreti elementi che evidenziano un stabile inserimento e un ruolo operativo nel sodalizio.
  • L'estorsione può essere configurata anche senza minacce esplicite quando la richiesta è veicolata nel contesto di un'organizzazione che esercita una forza intimidatrice tale da rendere l'avvertimento superfluo: l'intimidazione implicita è idonea a integrare il reato.
  • Nelle impugnazioni è strategico contestare puntualmente passaggi logici, omissioni motivazionali o travisamenti formali (con trascrizioni o prove che dimostrino la difformità) e non limitarsi a una diversa rilettura dei fatti, che la Cassazione di regola non accoglie.
  • Per difendersi efficacemente da misure cautelari in casi complessi (associazione mafiosa/estorsione/tratta di stupefacenti) è utile fornire al giudice elementi probatori concreti che smentiscano il ruolo operativo (es. alibi, documentazione contabile, testimonianze) e segnalare eventuali incongruenze nelle trascrizioni o nelle interpretazioni delle intercettazioni.

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