Sentenza del 05/07/2023 n. 19064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in materia di impugnazione di avviso di liquidazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per l'anno 2010 (terza e quarta rata) per Euro 16.584,00, aveva accolto l'appello proposto da Clear Channel Affitalia Srl riformando la decisione di primo grado. Il Comune deduceva, con cinque motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario; inosservanza del principio del giudicato esterno con riferimento a pronunce del Consiglio di Stato che avrebbero legittimato la delibera comunale; vizio di motivazione e nullità per carenza di motivazione su giurisdizione, potere di disapplicazione e illegittimità della delibera tariffaria; omesso esame di fatti decisivi; e infine violazione del limite del 25% di incremento massimo della tariffa previsto dal combinato disposto di D.Lgs. n.446/1997 art.62 e L. n.43/2005 art.7-octies, poiché la CTR aveva ritenuto che le tariffe approvate dal Comune per il 2010 avessero oltrepassato tale limite.
La decisione
In corso di causa le parti hanno transatto e il ricorrente (Comune di Genova) ha depositato rinuncia rituale al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso (rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dai difensori con procura speciale e accettata dalla controparte) e ha disposto la compensazione delle spese giudiziali. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della sanzione prevista dal D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater (somme aggiuntive sul contributo unificato) stante la natura estintiva della pronuncia e l'eccezionalità della norma.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
Norma richiamata dalla CTR e dalle parti in ordine al limite percentuale di incremento della tariffa collegata all'imposta comunale sulla pubblicità; la CTR aveva ritenuto che le tariffe comunali per il 2010 dovessero essere disapplicate per violazione del limite previsto.
L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 7‑octies
Richiamata insieme al D.Lgs. 446/1997 quale riferimento normativo sul limite di aumentabilità delle tariffe; la decisione di merito aveva ritenuto violato il combinato disposto di queste norme.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (n. 1, 3, 4, 5)
Articolazioni dell'art. 360 usate per denunciare vizio di giurisdizione, violazioni di norme sostanziali e procedurali, carenza motivazionale e omesso esame di fatti decisivi; la corte ha comunque dichiarato estinto il processo per rinuncia prima di decidere sui motivi.
Codice civile, art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto del giudicato esterno; la questione non è stata risolta nel merito per via della rinuncia.
Codice di procedura civile, art. 324 c.p.c.
Richiamato rispetto agli effetti del giudicato esterno e alla sua efficacia; anche questo profilo non è stato valutato nel merito a causa dell'estinzione.
Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Invocato per denunciare carenza di motivazione della sentenza di appello; questione rimasta assorbita dall'estinzione del procedimento.
Codice di procedura civile, art. 390 c.p.c., commi 2 e 3
Norme sulla rinuncia processuale: la Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, con sottoscrizione dei difensori muniti di procura speciale.
Codice di procedura civile, art. 391 c.p.c., comma 4
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese giudiziali in conformità all'accordo tra le parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma (che prevede l'obbligo di versamento di una somma aggiuntiva sul contributo unificato per il ricorrente non vittorioso) perché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di rigetto; pertanto la norma sanzionatoria non si applica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se rituale (prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dai difensori con procura speciale e accettata dalla controparte), determina l'estinzione del procedimento e impedisce la decisione sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia le parti possono concordare la compensazione delle spese giudiziali; la Corte può disporre la compensazione in conformità all'accordo raggiunto.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia è diversa da un rigetto sul merito e di norma esclude l'applicazione di sanzioni o somme aggiuntive previste per il ricorrente soccombente (es. art.13 D.P.R. 115/2002), trattandosi di un istituto di natura estintiva ed eccezionale che va interpretato restrittivamente.
- Quando in sede di merito si discute la legittimità di tariffe comunali collegate all'imposta sulla pubblicità, il tema principale è il rispetto del limite percentuale di incremento previsto dalla normativa (D.Lgs. n.446/1997 art.62 e L. n.43/2005 art.7‑octies); se tali limiti sono superati il giudice tributario può disapplicare le tariffe nel giudizio fiscale.
- Le questioni di giurisdizione e di efficacia del giudicato amministrativo (es. pronunce del Consiglio di Stato sulla legittimità di delibere comunali) sono frequenti in queste controversie e devono essere sollevate e provate dinanzi al giudice competente; tuttavia, se la causa si estingue per rinuncia, tali questioni restano senza decisione.
- Per evitare l'interruzione del processo senza pronuncia di merito, le amministrazioni pubbliche che impugnano devono valutare attentamente il rischio e le condizioni della transazione e della eventuale rinuncia, avendo cura di documentare gli accordi sulle spese e sugli effetti della rinuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 9630 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18975 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →