Sentenza n. 101/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung 1) der endgültigen Entscheidung der Kommission für die Aussiedlung der Hofstellen laut Artikel 37 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“), Sitzungsprotokoll Nr. 89 vom 24.09.2025 mit dem Betreff: Antrag um Aussiedlung der Hofstelle „Kreuzhof“ aus dem Mischgebiet (Wohnbauzone A5 – historischer Ortskern mit Wiedergewinnungsplan) ins Landwirtschaftsgebiet Parzellen: von Bp. 374 auf die Bp. 811, alle KG Latsch, E.Zl. 73/I, unterzeichnet und zugestellt am 29.9.2025, einschließlich des zugrundeliegenden Protokolls über die Anhörung vom 24.09.2025 und des Sitzungsprotokolls der Kommission laut Artikel 37 Abs. 5 LROG vom 8. Juli 2025; 2) allfälliger anderer der genannten Maßnahme vorausgesetzte, vorausgehende, nachfolgende bzw. mit ihnen verbundene und/oder zusammenhängende Verwaltungsakte, auch wenn nicht bekannt.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Commissione speciale sull'allontanamento della sede del maso chiuso dal centro storico verso un'area agricola
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo, vincolante per il Comune, espresso dalla Commissione speciale ai sensi dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018 in ordine al trasferimento della sede del maso chiuso da un'area mista del centro storico a un fabbricato rurale sito in zona agricola. Ha dedotto: violazione dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018 e difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione non avrebbe considerato adeguatamente le concrete caratteristiche dell'azienda, l'indisponibilità dell'alloggio esistente per effetto dei diritti di usufrutto e la futura evoluzione dell'attività; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla valutazione positiva resa nel 2005, dalla quale la ricorrente pretendeva di ricavare la permanenza delle esigenze aziendali e un diritto al completamento del precedente trasferimento; violazione dei principi programmatici dell'art. 2 della legge provinciale n. 9/2018; violazione del decreto del Presidente della Provincia n. 17/2020, ritenuto espressivo della necessaria unità funzionale tra abitazione e fabbricati aziendali. La ricorrente sosteneva di avere assunto un'azienda frutticola di circa 5,8 ettari e di dover abitare presso il centro aziendale, anche mediante il recupero del volume già esistente nel sottotetto del fabbricato rurale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto perché infondato. Il giudice ha rilevato che il parere della Commissione speciale è vincolante per il Comune ed esprime un'ampia discrezionalità tecnica-amministrativa, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità. La Commissione aveva verificato l'attuale situazione dell'azienda e motivato il diniego rilevando che le esigenze aziendali erano già soddisfatte dal locale macchine esistente dal 2006 e che la distanza tra abitazione e fabbricati produttivi non costituiva un ostacolo significativo alla conduzione dell'azienda frutticola. Il desiderio della proprietaria di abitare presso il fabbricato aziendale, così come l'indisponibilità dell'abitazione esistente derivante dai diritti di usufrutto costituiti in occasione della donazione, è stato correttamente qualificato come esigenza personale e non come oggettiva necessità aziendale. Non sussisteva difetto di motivazione, poiché la Commissione aveva indicato le ragioni concrete della valutazione e considerato il nucleo essenziale delle deduzioni della richiedente; né era necessaria una prognosi ulteriore sull'evoluzione futura dell'azienda, dovendo la valutazione basarsi sulla situazione attuale, comprensiva degli sviluppi già verificatisi. La positiva valutazione del 2005 non produceva più effetti giuridici e non fondava né la permanenza delle esigenze aziendali né un diritto al nuovo trasferimento. Inoltre, la disciplina vigente è mutata, consentendo anche il trasferimento separato della sede aziendale e dei fabbricati produttivi, mentre la disciplina precedente imponeva il trasferimento integrale; l'attuazione parziale allora realizzata non conforme alla disciplina precedente non poteva generare un diritto al completamento. I principi programmatici dell'art. 2 della legge provinciale n. 9/2018 non costituiscono autonomi presupposti per l'accoglimento della domanda, poiché i requisiti decisivi sono quelli specifici dell'art. 37, comma 5. Infine, il decreto provinciale n. 17/2020, contenendo una definizione della sede aziendale, non può modificare o ampliare i presupposti stabiliti dalla legge provinciale; una fonte secondaria può precisare la legge, ma non derogarvi né fondare da sola un diritto al trasferimento. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano le spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 37, comma 5, legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
"objektive betriebliche Erfordernisse"
La Commissione speciale deve verificare l'esistenza di esigenze oggettive dell'impresa agricola, la possibilità di soddisfarle mediante interventi di ammodernamento o ampliamento presso la sede esistente e l'idoneità del nuovo sito. Il relativo parere è vincolante per il Comune e presenta ampia discrezionalità, sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
art. 7 legge provinciale n. 17/1993
È stato invocato dalla ricorrente con riferimento al difetto di motivazione, ma il giudice ha escluso che il provvedimento fosse privo di motivazione, avendo la Commissione indicato le ragioni concrete del diniego.
art. 2 legge provinciale n. 9/2018
Le finalità e i principi di governo del territorio hanno natura programmatica e non costituiscono autonomi presupposti o criteri decisori per autorizzare l'allontanamento della sede del maso.
art. 12 decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17
La disposizione definisce la sede aziendale, ma non può modificare, sostituire o ampliare i presupposti legislativi previsti dall'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018.
Massime di principio
- Nel procedimento di trasferimento della sede di un maso chiuso disciplinato dalla legge provinciale, il parere della Commissione speciale è vincolante per il Comune e costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità.
- Le esigenze rilevanti per il trasferimento della sede aziendale devono essere oggettive, concrete e direttamente riferibili a una gestione razionale e redditizia dell'impresa agricola; non sono sufficienti esigenze abitative personali, comodità del titolare o la volontà di abitare presso i fabbricati produttivi.
- La valutazione della Commissione deve muovere dalla situazione attuale, giuridica ed economica, dell'azienda effettivamente condotta. Non è necessaria una prognosi autonoma sull'evoluzione futura quando gli sviluppi già verificatisi risultino assorbiti nell'accertamento della situazione attuale.
- Una precedente valutazione positiva relativa al trasferimento della sede aziendale, divenuta priva di attualità e riferita a un diverso quadro normativo, non conserva efficacia indefinita, non dimostra la permanenza delle esigenze aziendali e non attribuisce un diritto al successivo completamento del trasferimento.
- I principi programmatici contenuti nella legge urbanistica provinciale non costituiscono autonomi presupposti per l'accoglimento della domanda di trasferimento quando la disciplina speciale individua nell'esistenza di oggettive esigenze aziendali il requisito decisivo.
- Una fonte regolamentare secondaria può definire o precisare nozioni utilizzate dalla legge, ma non può modificare o ampliare i presupposti legislativi per l'esercizio del potere amministrativo né fondare, da sola, un diritto al trasferimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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