Regolamento (UE) 2024/3104
Regolamento delegato (UE) 2024/3104 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 184/2005 per allineare i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche alla NACE Rev. 2.1. La modifica si rende necessaria per mantenere coerenza e comparabilità delle statistiche dell’UE dopo l’aggiornamento della classificazione introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/137. L’applicazione è differita al 1° gennaio 2025 per consentire l’adeguamento dei fornitori di dati e degli Stati membri.
Aggiornamento dei riferimenti alla classificazione statistica NACE nel regolamento sulle statistiche della bilancia dei pagamenti, degli scambi internazionali di servizi e degli investimenti diretti all’estero.
Ambito di applicazione
Si applica agli obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) previsti dal regolamento (CE) n. 184/2005, limitatamente ai riferimenti alle sezioni, divisioni, gruppi o classi della classificazione NACE. Riguarda gli Stati membri e i soggetti tenuti a fornire i dati statistici interessati, con effetto per i periodi di riferimento che iniziano dal 1° gennaio 2025 in poi. L’intervento è collegato all’adozione della NACE Rev. 2.1 e non introduce un nuovo ambito materiale, ma aggiorna quello già esistente; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento dei riferimenti NACE nel regolamento (CE) n. 184/2005
Il regolamento delegato (UE) 2024/3104 interviene sul quadro statistico dell’Unione relativo alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. La finalità è meramente di allineamento tecnico-normativo: i riferimenti alle attività economiche contenuti nel regolamento (CE) n. 184/2005 vengono aggiornati per riflettere la nuova classificazione NACE Rev. 2.1.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando spiegano che la NACE Rev. 2, applicabile dal 1° gennaio 2008, è stata aggiornata per effetto della globalizzazione e della digitalizzazione, che hanno modificato i modelli di produzione e fornitura di beni e servizi. Il regolamento delegato (UE) 2023/137 ha quindi modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006, introducendo la NACE Rev. 2.1. Per agevolare il passaggio, era già stata resa disponibile una tabella di concordanza con note esplicative il 1° agosto 2023.
Ambito oggettivo della modifica
Il regolamento non riscrive l’intero sistema delle statistiche europee, ma incide sui soli riferimenti classificatori presenti nel regolamento (CE) n. 184/2005. In particolare, gli obblighi di trasmissione dei dati espressi per sezioni, divisioni, gruppi o classi NACE vengono resi coerenti con la nuova classificazione. Il considerando evidenzia che la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella originaria e che, pertanto, non si prevede un onere aggiuntivo considerevole per Stati membri o rispondenti.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. L’allegato del nuovo regolamento sostituisce la tavola 8, relativa ai "livelli di disaggregazione per attività economica", riportando i collegamenti tra le voci statistiche e i codici NACE aggiornati.
Tra le aggregazioni più rilevanti figurano:
- agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A);
- attività estrattive (sezione B), con specifici riferimenti a estrazione di petrolio e gas e servizi di supporto;
- attività manifatturiere (sezione C), con sottogruppi per alimentare, tessile, legno, chimica, metalli, elettronica, macchinari, veicoli e altre manifatture;
- energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D);
- acqua, fognature, rifiuti e risanamento (sezione E);
- costruzioni (sezione F);
- servizi, ripartiti in commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, informazioni e comunicazioni, finanza e assicurazioni, immobiliari, attività professionali, servizi amministrativi, istruzione, sanità, cultura, altre attività di servizi e attività delle organizzazioni associative.
Sono inoltre indicati alcuni raggruppamenti specifici, ad esempio le attività di holding e conduit di finanziamento, le attività legali, di contabilità e consulenza fiscale, le attività di sede centrale e consulenza gestionale, la pubblicità, le ricerche di mercato e le pubbliche relazioni.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2025 e vale solo per la trasmissione dei dati relativi a periodi di riferimento iniziati da tale data in poi. Questa scelta è coerente con la data di applicazione differita già prevista per la riforma della NACE.
Effetti pratici per operatori e amministrazioni
Per i professionisti che assistono imprese o enti soggetti a rilevazioni statistiche, l’impatto è soprattutto documentale e classificatorio: occorre verificare che le segnalazioni e i flussi informativi verso Eurostat o le autorità nazionali competenti utilizzino i riferimenti NACE aggiornati dal 1° gennaio 2025. Non emergono nuove sanzioni, nuove procedure autorizzative o deroghe specifiche; l’intervento ha natura di allineamento terminologico e tecnico.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 conformemente all’allegato del regolamento delegato. In pratica, viene aggiornata la tavola 8 sui livelli di disaggregazione per attività economica, sostituendo i riferimenti alla NACE precedente con quelli compatibili con la NACE Rev. 2.1.
Nuova tavola di corrispondenza per le attività economiche
L’allegato sostituisce la tavola 8 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005, elencando i livelli di disaggregazione per attività economica e i corrispondenti codici NACE. Sono riportate, tra le altre, le sezioni da A a V e alcune aggregazioni specifiche per divisioni e gruppi (ad esempio holding e conduit di finanziamento, attività legali e di contabilità, pubblicità, ricerca di mercato, ecc.).
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2025 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
Coordinamento con la NACE Rev. 2.1
I considerando chiariscono che la modifica è conseguenza dell’aggiornamento della classificazione NACE operato dal regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha sostituito la NACE Rev. 2 con la NACE Rev. 2.1. L’obiettivo è mantenere comparabilità e coerenza con le classificazioni statistiche internazionali e assicurare un linguaggio normativo compatibile con la nuova versione.
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