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Sentenza

Sentenza n. 10565/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 203 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 203 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 e dei relativi allegati con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 202, in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli del Ricorrente, ove i punteggi attribuiti dalla prima Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico (doc. 26); - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione prot. n. 5405 dell’11 gennaio 2024, con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Dott. Antonio Minervini” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MINERVINI ANTONIO il 19\3\2025: - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 e dei relativi allegati A e B (, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 205 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso nel giudizio R.G. n. 13258/2024.

Giustizia amministrativa202413258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: successive rettifiche della graduatoria finale di una procedura per l'assunzione di 175 dirigenti, con ricollocazione del ricorrente in posizione non utile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della procedura concorsuale e, con il presente giudizio e successivi motivi aggiunti, le rettifiche intervenute nel corso del precedente contenzioso. La procedura era stata originariamente annullata in parte quanto alla fissazione dei punteggi dei titoli; in esecuzione delle pronunce giudiziali, una nuova commissione aveva individuato nuovi valori di punteggio mediante l'applicazione di un moltiplicatore unico ai punteggi precedentemente stabiliti. Il ricorrente, già collocato al posto n. 119 e quindi tra i vincitori, era stato collocato nella nuova graduatoria al posto n. 202, poi al posto n. 203 e infine al posto n. 205, con conseguente cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto nella qualifica di funzionario. Il motivo dedotto consisteva nell'illegittimità del criterio di attribuzione dei punteggi, ritenuto applicato in modo orizzontale e indistinto mediante un unico moltiplicatore, con conseguente erronea valutazione dei titoli e illegittima collocazione in graduatoria. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem e per carenza di interesse, rilevando che la graduatoria originaria era già stata impugnata in altro giudizio, definito con sentenza di rigetto, e che il ricorrente aveva comunque beneficiato dello scorrimento della graduatoria conseguendo nuovamente l'assunzione dirigenziale. Il ricorrente ha sostenuto che l'impugnazione delle rettifiche fosse necessaria per mantenere attuale l'interesse alla contestazione della graduatoria originaria e per ottenere il ripristino dell'incarico e il riconoscimento del punteggio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire. In via preliminare ha chiarito che la lesione dell'interesse del candidato derivava direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, le quali non costituivano un rinnovato esercizio del potere discrezionale, ma meri atti esecutivi o correttivi, adottati per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali. Pertanto, in presenza di una lesione originaria reiterata, non sussisteva un onere di impugnare le rettifiche successive. Il Collegio ha poi rilevato che, in ogni caso, nessuna utilità concreta sarebbe potuta derivare dall'accoglimento delle domande proposte nel presente giudizio. Se l'appello contro la precedente sentenza di rigetto fosse stato accolto, l'annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto; se l'appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria e sarebbe stata preclusa un'ulteriore contestazione delle rettifiche per invalidità derivata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    sussistenza di una causa di inammissibilità

    Il Collegio ha dato avviso alle parti, prima della decisione, della possibile causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Le rettifiche successive di una graduatoria non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale quando si limitano a correggere errori materiali o a dare esecuzione a pronunce giudiziali; la lesione dell'interesse del candidato resta riconducibile alla graduatoria originaria.
  • Quando la lesione lamentata deriva direttamente dall'atto originario e le successive rettifiche hanno natura meramente consequenziale e vincolata, il candidato non è onerato di impugnare autonomamente ciascuna rettifica per conservare la tutela contro l'atto originario.
  • Sussiste carenza di interesse quando l'accoglimento del ricorso contro atti meramente consequenziali non potrebbe procurare alcuna utilità concreta: l'eventuale accoglimento dell'impugnazione dell'atto originario travolgerebbe automaticamente tali atti, mentre il rigetto dell'impugnazione principale ne consoliderebbe gli effetti e precluderebbe una contestazione autonoma per invalidità derivata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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