Cassazione Penale, Sentenza n. 01925/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello, della condanna inflitta con rito abbreviato dal Tribunale di Roma per il reato di illecita detenzione di cocaina e hashish. Il ricorrente contestava la mancata applicazione, con giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche già concesse e la conseguente misura della pena. Successivamente furono depositati motivi aggiunti dal nuovo difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il motivo principale era esposto in maniera insufficiente (una memoria di poche righe) e non conteneva un confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva motivatamente negato le attenuanti in ragione dei precedenti specifici e dell'assenza di un reale atteggiamento collaborativo del TANDERI (la madre, e non l'imputato, aveva indicato la stanza del ritrovamento). I motivi aggiunti sono stati ritenuti altresì inammissibili per tardività, non rispettando il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (sentenza del 2 dicembre 2025).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 5 (con riferimento alla originaria imputazione ai sensi dei commi 1 e 4)
La corte territoriale ha ritenuto più corretta la ricaduta nella fattispecie prevista dal comma 5 in relazione alla detenzione degli stupefacenti riscontrata; la diversa qualificazione ha rilevanza ai fini della pena applicabile.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
termine dei "quindici giorni liberi" per il deposito dei motivi aggiunti
I motivi aggiunti sono inammissibili se depositati senza rispetto del termine di cui al comma 4; inoltre l'art. 585(4) consente l'inammissibilità per vizi connessi all'impugnazione principale (es. genericità o mancato specifico contrasto alle argomentazioni del giudice di merito).
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024 (Delle Fazio, Rv. 286468 - 01)
Principio richiamato relativo all'obbligo del ricorrente di confrontarsi criticamente con il percorso argomentativo del giudice di merito; la mancata confutazione puntuale rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e un confronto critico puntuale con le motivazioni del giudice di merito; espressioni generiche o affermazioni non argomentate sono ragione di inammissibilità.
- La Corte d'Appello può riformulare la qualificazione del reato rispetto all'imputazione originaria se lo ritiene più coerente con gli elementi raccolti; ciò può incidere sul trattamento sanzionatorio.
- I motivi aggiunti sono soggetti a termini rigorosi (art. 585, comma 4 c.p.p.); la loro tardiva presentazione senza rispetto dei termini comporta la loro inammissibilità.
- Se la Corte territoriale motiva la revoca delle attenuanti con elementi concreti (es. precedenti specifici, mancata collaborazione effettiva), la difesa deve confutare espressamente tali rilievi per sperare in accoglimento dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di norma, la conferma dell'efficacia della sentenza impugnata e può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende).
- In fase di redazione del ricorso è essenziale documentare e argomentare sia gli aspetti di fatto sia le questioni di diritto che si intendono contestare, evitando memorie brevissime o meramente assertive.
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