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Sentenza

Sentenza n. 978/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3301/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4586/2024), pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine nella misura di n. 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (dalla parte calcolati in euro 18.967,32).

Giustizia amministrativa202600340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza civile passata in giudicato che lo condannava al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero e recante condanna al pagamento di nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificate dalla parte in euro 18.967,32, oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha osservato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse avvenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza, notificazione al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo della controversia e dell'assimilabilità della causa al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso, unitamente alla notifica della sentenza passata in giudicato, integra i presupposti processuali per l'azione.

  • D.M. 55/2014

    I parametri forensi sono utilizzati per la liquidazione delle spese, con riduzione in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue, nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudicato azionato, la domanda diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità concreta nell'ottenere l'ordine di esecuzione.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se, secondo il criterio della soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato fondato al momento della sua proposizione e l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del giudizio.
  • Per promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione occorrono, tra l'altro, il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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