Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società utilizzatrice deducendo l’illegittimità di una lunga serie di contratti di somministrazione a tempo determinato, circa 180, stipulati tra il 23 marzo 2011 e il 31 gennaio 2016, e chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice, con risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello aveva invece limitato l’effetto costitutivo al solo contratto del 2 luglio 2015, ritenendo decaduta l’impugnazione dei contratti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 e soggetta a decadenza anche la nullità per difetto di forma scritta. In Cassazione la società ha sostenuto che, anche nel regime del d.lgs. n. 81/2015, il difetto di forma scritta del contratto di somministrazione rientra nel termine decadenziale di cui all’art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 183/2010. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato sia l’applicazione della decadenza alla disciplina previgente, sia l’omesso esame della dedotta frode alla legge e dell’abusiva reiterazione della somministrazione, sostenendo che la lunga sequenza di missioni e proroghe elidesse il carattere temporaneo dell’istituto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società e il secondo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, ha dichiarato infondato il primo motivo incidentale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Ha affermato che, anche nel vigore del d.lgs. n. 81/2015, la domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore proposta per nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta è soggetta al regime decadenziale richiamato dall’art. 39, perché il rinvio all’art. 38, comma 2, include tale ipotesi attraverso il riferimento all’art. 33, comma 1. Ha però riconosciuto che la dedotta frode alla legge e l’abusivo ricorso alla somministrazione, in ragione della reiterazione di numerosi contratti e proroghe, dovevano essere esaminate dal giudice di merito anche se parte dei contratti fosse ormai decaduta dall’impugnazione, poiché la vicenda contrattuale può rilevare come antecedente storico per verificare il superamento del limite di temporaneità e l’eventuale elusione delle norme imperative e della direttiva europea.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 276 del 2003
la forma scritta del contratto di somministrazione è requisito essenziale; la sua mancanza comporta nullità e la considerazione del lavoratore come dipendente dell’utilizzatore.
art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003
prevede l’azione del lavoratore contro l’utilizzatore per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro quando la somministrazione avvenga fuori dei limiti e delle condizioni legali; la Corte la qualifica come norma processuale.
art. 33 d.lgs. n. 81 del 2015
impone la forma scritta del contratto di somministrazione e indica gli elementi che devono risultare dal testo scritto.
art. 38 d.lgs. n. 81 del 2015
il comma 1 sanziona con nullità la mancanza di forma scritta; il comma 2 disciplina l’azione del lavoratore verso l’utilizzatore e ricomprende, tramite il rinvio all’art. 33, comma 1, anche la fattispecie della nullità per difetto di forma scritta.
art. 39 d.lgs. n. 81 del 2015
nel caso di domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore ai sensi dell’art. 38, comma 2, richiama la decadenza dell’art. 6 l. n. 604/1966 e ne fissa il dies a quo nella cessazione dell’attività presso l’utilizzatore; la Corte ne dà lettura estensiva anche alla nullità per difetto di forma scritta.
art. 6 l. n. 604 del 1966
come modificato dall’art. 32 l. n. 183 del 2010
termine di decadenza applicabile all’impugnazione dei contratti di somministrazione a termine e, nel regime del d.lgs. n. 81/2015, anche alla domanda fondata sulla nullità per difetto di forma scritta.
art. 32 l. n. 183 del 2010
ha introdotto il regime decadenziale per l’impugnazione dei contratti di somministrazione a termine; la Corte ribadisce che esso opera anche per la nullità per difetto di forma scritta nel sistema previgente.
art. 1344 c.c.
consente di scrutinare l’eventuale frode alla legge nell’uso reiterato della somministrazione, quando la sequenza contrattuale sia diretta a eludere norme imperative e il requisito della temporaneità.
art. 1418 c.c.
la frode alla legge e la violazione delle norme imperative possono determinare la nullità dei contratti di somministrazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema della somministrazione di lavoro, la nullità del contratto per difetto di forma scritta non resta fuori dal regime decadenziale quando la disciplina speciale richiama l’azione del lavoratore verso l’utilizzatore: il rinvio alla norma che disciplina l’azione comprende anche la violazione dell’obbligo formale, se questo è espressamente richiamato dalla disposizione processuale.
- La distinzione tra norma sostanziale che prevede la nullità e norma processuale che regola l’azione del lavoratore è decisiva: ai fini della decadenza conta l’ambito dell’azione esperibile, non solo la formulazione letterale della sanzione di nullità.
- In tema di successione di contratti di somministrazione a termine, l’intervenuta decadenza dall’impugnazione di singoli contratti non impedisce al giudice di valutare la serie contrattuale come fatto storico unitario per verificare un possibile abuso dell’istituto o una frode alla legge.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto, alla luce di tutte le circostanze pertinenti e degli indici rivelatori elaborati anche in sede eurounitaria, se la reiterazione delle missioni abbia superato il limite della temporaneità ragionevole e si sia tradotta in elusione delle norme imperative.
- La domanda di accertamento dell’abusivo ricorso alla somministrazione non si esaurisce nella verifica formale delle causali, ma richiede un controllo sostanziale sull’uso dell’istituto rispetto alla sua funzione temporanea.
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