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Sentenza

Sentenza n. 5196/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 30/1/2026 e il 4/5/2026: della determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Raviscanina del 29/12/2025 n. 85, di aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, nonché dei verbali di gara e delle schede di valutazione relative alle operazioni di valutazione tecnica ed economica, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per i lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, unitamente agli atti di valutazione delle offerte e al verbale di consegna anticipata dei lavori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la violazione dell’art. 18.2 del disciplinare, per il mancato effettivo svolgimento del metodo del confronto a coppie, l’illegittima attribuzione del punteggio all’aggiudicataria per il criterio relativo alle migliorie manutentive, la violazione dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione e, con motivi aggiunti, il superamento dei limiti dimensionali delle relazioni descrittive. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato la consegna urgente dei lavori, deducendo l’assenza di motivazione sull’urgenza, l’insussistenza dei presupposti normativi, la mancata autorizzazione del RUP e l’elusione del termine dilatorio per la stipula del contratto. Ha inoltre chiesto l’accesso agli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro oppure, in via subordinata, il risarcimento del danno. La controinteressata ha eccepito la genericità delle censure e l’assenza di interesse concreto alla riedizione della gara.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione. Ha dichiarato inammissibili per genericità le censure sull’attribuzione del punteggio relativo al criterio C e sulla violazione dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione, perché non indicavano in modo specifico il parametro violato e le ragioni logico-giuridiche della contestazione. Ha respinto la censura sul superamento dei limiti dimensionali delle relazioni, ritenendo che illustrazioni, schemi e diagrammi non rientrassero nel computo delle righe del testo descrittivo. Ha invece ritenuto fondata e assorbente la censura relativa al confronto a coppie: il disciplinare imponeva che ciascun commissario esprimesse autonomamente e distintamente le proprie preferenze, con successiva trasformazione e media dei coefficienti. La Commissione aveva predisposto una sola matrice triangolare, senza consentire di ricostruire le preferenze individuali e la successiva mediazione, e aveva proceduto a un’ulteriore valutazione discrezionale dei dati. Tale operato ha violato la lex specialis e i principi di trasparenza e tracciabilità richiamati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022. La contestazione della consegna urgente è stata dichiarata irricevibile per tardività, essendo stata proposta oltre trenta giorni dalla conoscenza del verbale; è stata comunque ritenuta infondata, poiché il rischio di perdita del finanziamento europeo integrava il grave danno all’interesse pubblico previsto dall’art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’annullamento dell’aggiudicazione. È stata rigettata la domanda di inefficacia del contratto e di subentro: i lavori erano pressoché ultimati e l’annullamento imponeva soltanto la rinnovazione della fase di valutazione, senza certezza che la ricorrente risultasse aggiudicataria. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per totale carenza di allegazione e prova del danno; la CTU non può supplire all’onere probatorio gravante sul danneggiato. Il Comune è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, mentre sono state compensate le spese tra ricorrente e controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 18.2 del disciplinare di gara

    A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

    La lex specialis impone l’espressione autonoma delle preferenze da parte di ciascun commissario, la loro verbalizzazione e la successiva trasformazione e mediazione dei coefficienti; una matrice unica non consente di verificare il rispetto del metodo.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e devono indicare il parametro giuridico violato e le argomentazioni idonee a contestualizzare il vizio; le censure generiche sono inammissibili.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel processo diviene improcedibile quando, per effetto dell’annullamento dell’atto impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti.

  • art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023

    Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

    La perdita di un finanziamento europeo costituisce presupposto oggettivo sufficiente per la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il motivo relativo alla dedotta elusione del termine dilatorio è stato dichiarato tardivo insieme alle altre censure contro la consegna anticipata.

  • art. 120 c.p.a.

    La contestazione della consegna urgente doveva essere proposta entro trenta giorni dalla conoscenza del relativo verbale.

  • art. 121, comma 1, c.p.a.

    Poiché non ricorrevano le ipotesi di inefficacia obbligatoria del contratto, la sorte del contratto non era vincolata dall’illegittimità dell’aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    La dichiarazione di inefficacia del contratto richiede il bilanciamento tra interessi delle parti, concreta possibilità di aggiudicazione al ricorrente e stato di esecuzione del contratto; l’avanzata o pressoché completa esecuzione può escludere la reintegrazione in forma specifica.

  • art. 124, comma 1, c.p.a.

    Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subìto e provato.

    Il risarcimento per equivalente presuppone che il danno sia specificamente allegato e rigorosamente provato; non consegue automaticamente all’annullamento dell’aggiudicazione.

  • artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.

    Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare il danno; il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non supplisce alla carenza probatoria.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Il principio dispositivo e l’onere della prova operano pienamente nell’azione di responsabilità per danni; la CTU non può essere utilizzata per colmare la totale assenza di prova del pregiudizio.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede il metodo del confronto a coppie, ciascun commissario deve esprimere autonomamente e distintamente le proprie preferenze per ciascun confronto; tali giudizi devono essere adeguatamente verbalizzati e successivamente mediati secondo il procedimento previsto. La mera predisposizione di una matrice unica, non riconducibile ai singoli commissari, e l’aggiunta di un’ulteriore valutazione discrezionale non prevista dalla lex specialis viziano la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione.
  • La specificità dei motivi di ricorso richiede l’indicazione del parametro normativo o regolamentare concretamente violato e di argomentazioni logico-giuridiche idonee a rendere intelligibile la censura; la mera denuncia astratta di opacità, discrezionalità o violazione di principi generali è inammissibile.
  • Le prescrizioni della lex specialis che limitano il numero di pagine o di righe di una relazione descrittiva riguardano il testo scritto descrittivo e non necessariamente gli elementi grafici, quali illustrazioni, schemi e diagrammi, salvo che la disciplina di gara disponga diversamente.
  • La perdita di finanziamenti dell’Unione europea integra il grave danno all’interesse pubblico che consente la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza; in presenza di tale presupposto oggettivo non è necessaria un’ulteriore valutazione del RUP riferita alla fase ordinaria di esecuzione.
  • L’annullamento dell’aggiudicazione non comporta automaticamente l’inefficacia del contratto né il subentro del ricorrente quando occorra rinnovare la valutazione delle offerte e l’esito della gara non sia pronosticabile; lo stato pressoché definitivo di esecuzione dei lavori può giustificare il mantenimento del contratto.
  • Nell’azione risarcitoria il danneggiato deve allegare e provare rigorosamente il pregiudizio e il nesso causale. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla totale carenza di prova, né il metodo acquisitivo dell’azione di annullamento attenua l’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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