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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dalla Corte d'appello di Catanzaro. Le censure denunciano: 1) errata valutazione dell'interesse ad impugnare, sostenendo che l'appellante aveva interesse perché la sospensione poteva protrarre la restrizione personale; 2) insufficiente motivazione del provvedimento, in particolare per il modo in cui è stata valutata la presunta particolare complessità del dibattimento (si lamenta che la complessità debba essere valutata sulle attività dibattimentali e non sullo studio degli atti, e che il mero numero di imputati e di imputazioni non possa da solo giustificare la sospensione).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse comunque esaminato i contenuti dell'ordinanza impugnata e motivato sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini. Ha precisato che l'interesse ad impugnare sussiste fintanto che non si sia raggiunto il termine ordinario di quella fase processuale, ma le successive censure erano manifestamente infondate: la pronuncia impugnata conteneva motivazione adeguata, fondata su elementi oggettivi (40 imputati, 131 imputazioni, rilevanza di delitti di criminalità organizzata) idonei a giustificare una prognosi di particolare complessità e la conseguente sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello nel subprocedimento cautelare; richiamata per qualificare il tipo di impugnazione dichiarata inammissibile dal Tribunale per il riesame.

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello di sospendere i termini di durata della custodia cautelare durante lo svolgimento del giudizio quando, per prognosi sulla durata del dibattimento, è prevedibile una protrazione. La Corte ha interpretato che la prognosi può fondarsi su elementi oggettivi quali il numero degli imputati, il numero delle imputazioni, la gravità e la natura delle questioni (es. reati di criminalità organizzata) e può essere formulata anche prima della prima udienza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'esclusione della colpa che giustifichi l'esonero dall'obbligo di pagare la somma prevista in caso di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non ricorresse motivo per escludere la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare un provvedimento che sospende i termini di custodia cautelare sussiste fintanto che non sia decorso il termine ordinario della fase processuale interessata: l'accoglimento dell'impugnazione può comportare un concreto vantaggio materiale rimuovendo una misura che prolunga i tempi di restrizione.
  • La sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. può essere motivata in base a una prognosi di complessità formulata anche prima della prima udienza: elementi oggettivi come il numero elevato di imputati e di imputazioni, la gravità e la natura delle accuse (es. criminalità organizzata) sono idonei a giustificare la prognosi.
  • Non è necessario indicare ostacoli logistici o ulteriori elementi obiettivi oltre a quelli già ricavabili dalla mole dei fatti e degli atti; la necessità di programmare molte udienze per garantire il contraddittorio e l'esercizio della difesa è di per sé rilevante.
  • Le censure che si limitano a controvalutare gli elementi apprezzati dal giudice di merito senza evidenziare vizi specifici di motivazione sono spesso giudicate manifestamente infondate dalla Cassazione.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per ragioni non attribuibili a cause di forza maggiore o a colpa non imputabile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende salvo diversa statuizione fondata su esclusione della colpa.

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