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Sentenza

Sentenza n. 919/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 10.02.2025, avente a oggetto “Modifica Regolamento di Polizia Urbana Comunale (RPU)”, nella parte in cui ha disposto la modifica del regolamento comunale di polizia urbana di Firenze, approvato con delibera consiliare n. 69 del 24 luglio 2008, introducendo il nuovo art. 20-bis e modificando l’art. 42, co. 1-bis; - nonché di ogni atto alla medesima presupposto, consequenziale o comunque connesso

Giustizia amministrativa202501076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 10 febbraio 2025, recante modifiche al regolamento comunale di polizia urbana con introduzione dell'art. 20-bis e modifica dell'art. 42, comma 1-bis, in materia di key box e dispositivi di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la disciplina regolamentare che vieta, per ragioni di sicurezza pubblica, l'uso di key box, tastiere a codice e dispositivi analoghi idonei a consentire l'accesso agli alloggi senza la presenza del gestore o di un incaricato, e che vieta, per ragioni di decoro urbano, l'uso dei medesimi dispositivi quando prospettino su aree o strade pubbliche o aperte al pubblico, consentendo soltanto un tastierino per edificio previa autorizzazione condominiale. Il primo motivo deduceva, con riferimento alla lettera A, violazione dell'art. 109 TULPS ed eccesso di potere per erronea interpretazione della circolare del Ministero dell'interno del 18 novembre 2024, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta. Secondo le ricorrenti, TULPS e circolare non avrebbero vietato i dispositivi in sé, ma soltanto il check-in automatizzato senza identificazione de visu. Il secondo motivo censurava il divieto per ragioni di decoro urbano, deducendo carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e violazione della proporzionalità, poiché soltanto le installazioni effettuate con modalità precarie sarebbero lesive del decoro. Il terzo motivo denunciava l'intrinseca contraddittorietà della disciplina, che da un lato considerava lesivo del decoro l'uso dei dispositivi e dall'altro consentiva un tastierino per edificio sulla pubblica strada.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla lettera A, ha ritenuto che il richiamo all'art. 109 TULPS e alla circolare ministeriale imponesse di interpretare la disposizione regolamentare in coerenza con la finalità di impedire il check-in e l'accesso completamente automatizzati senza controllo visivo. La presenza del gestore o dell'incaricato va intesa come verifica de visu e in tempo reale della corrispondenza tra l'ospite e il documento d'identità. Non è invece escluso l'impiego di strumenti tecnologici, quali dispositivi di videocollegamento, purché consentano tale verifica effettiva; sono vietate soltanto le forme estreme di check-in da remoto basate sul mero invio dei documenti e sulla trasmissione di codici di accesso. Il primo motivo è stato quindi respinto perché fondato su un'interpretazione non corretta della norma regolamentare. Quanto alle lettere B, il Collegio ha ritenuto adeguata l'istruttoria comunale, anche alla luce della documentazione fotografica, e legittima la valutazione dell'impatto dei dispositivi sul decoro urbano, sull'integrità delle facciate, comprese quelle storiche, e sull'utilizzo improprio di strutture pubbliche, come le rastrelliere per biciclette. Il divieto generalizzato su aree e strade pubbliche è stato ritenuto proporzionato, poiché il Comune non ha escluso ogni installazione, ma ha consentito un solo tastierino per edificio, previa autorizzazione condominiale, secondo il principio del minimo mezzo. Non sussiste neppure contraddittorietà interna, essendo la deroga coerente con la scelta di limitare e regolamentare, anziché vietare integralmente, l'installazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 109 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti

    La disposizione impone ai gestori delle strutture ricettive di identificare gli ospiti e comunicare le relative generalità alla Questura; secondo la decisione, tale obbligo postula una verifica de visu e in tempo reale della corrispondenza tra persona e documento, pur potendo essere effettuata mediante strumenti tecnologici idonei.

  • art. 19-bis d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018

    Estende gli obblighi dell'art. 109 TULPS ai locatori o sublocatori di immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

  • art. 17 TULPS

    Richiamato dal regolamento comunale quale disposizione sanzionatoria per l'inosservanza del divieto previsto dalla lettera A dell'art. 20-bis.

  • art. 16, comma 2, l. n. 689/1981

    Richiamato dal regolamento comunale per la determinazione del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione della lettera B.

  • art. 1136 cod. civ.

    Richiamato quale base per l'autorizzazione condominiale necessaria all'installazione del tastierino consentito dal regolamento.

Massime di principio

  • L'obbligo dei gestori di strutture ricettive di identificare gli ospiti ai sensi dell'art. 109 TULPS richiede una verifica de visu e in tempo reale della corrispondenza tra la persona presente e il documento d'identità, ma non impone necessariamente una verifica analogica in presenza: sono ammissibili strumenti tecnologici, inclusi dispositivi di videocollegamento, se concretamente idonei ad assicurare tale riscontro.
  • Un regolamento comunale può vietare le modalità di check-in completamente automatizzate che consentano l'accesso a una struttura mediante mera trasmissione dei documenti e successivo invio di codici o chiavi, quando il divieto sia finalizzato ad assicurare il rispetto degli obblighi di identificazione derivanti dall'art. 109 TULPS.
  • Nell'esercizio del potere regolamentare in materia di decoro urbano, l'amministrazione può vietare l'installazione di dispositivi su aree o strade pubbliche quando abbia svolto una valutazione complessiva del loro impatto su facciate, edifici storici e strutture pubbliche, anche mediante documentazione fotografica.
  • Un divieto non è sproporzionato quando, pur perseguendo la tutela del decoro urbano, non elimina ogni possibilità di installazione, ma ammette una soluzione limitata e previamente autorizzata, secondo il principio del minimo mezzo.
  • La previsione di una deroga quantitativamente e procedimentalmente limitata non è intrinsecamente contraddittoria rispetto al divieto generale, se la diversa disciplina è coerente con la scelta amministrativa di contenere l'impatto del fenomeno anziché vietarlo integralmente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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