Sentenza del 27/10/2020 n. 23529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omesso esame dei documenti e difetto di motivazione), dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) omesso esame di documenti decisivi (il ricorso introduttivo al TAR e la memoria per motivi aggiunti) e conseguente omessa motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5; (ii) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.115/2002, art.13, commi 6‑bis e 6‑bis1 (e art.117 Cost.) ritenendo che, alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia, il deposito di motivi aggiunti che impugni un atto diverso o introduca profili nuovi integri una "domanda nuova" e quindi l'obbligo del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
L'omesso esame di documenti prodotti e discussi in causa, che incidono su un fatto decisivo, integra vizio di motivazione e legittima la cassazione ai sensi di questa norma.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato nel secondo motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (anche costituzionali e regolamentari), ma dichiarato assorbito dalla Corte in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis1
Disciplina l'obbligo di versamento del contributo unificato per il deposito di motivi aggiunti qualora tali motivi costituiscano una "domanda nuova" o ampliino il tema decisionale; nella sentenza la questione non è stata risolta nel merito ma rimessa al giudice di rinvio.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al secondo motivo (riferimento all'interpretazione del diritto dell'Unione europea), ma la censura è stata assorbita dalla Corte.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (menzionata)
Secondo l'interpretazione richiamata, un deposito di motivi aggiunti che impugni un atto diverso o introduca profili nuovi può configurare una nuova domanda soggetta al pagamento di un ulteriore contributo; la Corte di Cassazione ha però rimesso la valutazione al giudice del merito.
Massime di principio
- Se in sede di motivi aggiunti si impugna un atto diverso o si introducono questioni nuove che ampliano l'oggetto della controversia, tali motivi possono essere considerati una "domanda nuova" e rendere dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002; se invece i motivi sono mera ripetizione delle censure originarie, non si configura la nuova domanda.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di esaminare e motivare in modo specifico i documenti prodotti e discussi fra le parti; l'omesso esame di atti decisivi comporta vizio motivazionale e può determinare la cassazione con rinvio.
- La parte che deduce l'esistenza di documenti prodotti in primo grado deve comunque consentire al giudice d'appello l'accesso a tali atti (producendone copia o indicando con precisione dove sono reperibili); l'assenza apparente non autorizza il giudice a fondare la decisione sull'asserita mancata produzione senza verificarne l'effettiva disponibilità.
- In contestazioni sul contributo unificato è opportuno documentare chiaramente se i motivi aggiunti impugnano un provvedimento distinto o producono censure sostanzialmente nuove, poiché la qualificazione influisce sull'obbligo contributivo.
- Se il giudice d'appello non decide su questioni rilevanti per il corretto inquadramento dell'obbligo contributivo (ad es. natura e contenuto effettivo della memoria per motivi aggiunti), tali censure possono essere riproposte e dovranno essere valutate nuovamente al rinvio.
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