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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 2435 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO - Rivalutazione di terreno - Parziale pagamento dell'imposta sostitutiva - Riapertura dei termini con legge successiva - Rideterminazione del valore del terreno e pagamento della relativa imposta sostitutiva - Iscrizione a ruolo delle rate non pagate della prima rivalutazione - Impugnativa del diniego di sgravio - Legittimità - Fattispecie non inclusa nell'art. 19 del d. lgs. n. 546/92.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva aderito alla rivalutazione del terreno prevista dalla legge n. 244/2007, dichiarando un valore rivalutato di 1.169.360 euro e optando per il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate. Dopo aver versato le prime due, non aveva pagato la terza rata, ritenendo che non fosse più dovuta perché aveva aderito alla successiva riapertura dei termini prevista dall'art. 7 del d.l. n. 70/2011, rideterminando nuovamente il valore del terreno e pagando la relativa imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo le rate residue della prima rivalutazione e aveva negato lo sgravio richiesto. Il contribuente aveva impugnato tale diniego.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di sgravio perché l'Amministrazione aveva esaminato la richiesta nel merito, esercitando la propria potestà impositiva; tale diniego è stato considerato assimilabile a un rifiuto di rimborso, espressamente impugnabile. Nel merito, la Commissione ha stabilito che non esisteva una norma che facesse decadere il contribuente dalla successiva rivalutazione per il mancato pagamento dell'ultima rata della precedente. Inoltre, dopo la nuova rivalutazione, la rata residua della prima imposta sostitutiva non era più dovuta, non essendo stata contestata dall'Agenzia la congruità degli importi versati in relazione alla nuova rivalutazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008

    Ha previsto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, anche rateizzata.

  • Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del d.l. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011

    Ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni posseduti alla data dell'11 luglio 2011, consentendo anche a chi aveva aderito a una precedente rivalutazione di procedere a una nuova rideterminazione del valore sulla base di una perizia giurata e del pagamento della relativa imposta sostitutiva.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione del diniego di sgravio quando l'Amministrazione lo abbia esaminato nel merito e abbia esercitato una potestà impositiva. In tale ipotesi, il diniego è assimilabile a un rifiuto di rimborso.

  • Art. 24 della Costituzione

    È stato richiamato per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali: negare in casi simili la possibilità di impugnare il diniego di sgravio priverebbe il contribuente della tutela giurisdizionale contro il rifiuto di un beneficio fiscale.

Massime di principio

  • Il diniego di sgravio può essere impugnabile anche se non indicato espressamente nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando l'Amministrazione non si limiti a dichiarare l'inammissibilità della richiesta ma ne esamini e respinga il merito.
  • La riapertura dei termini per una nuova rivalutazione di un terreno non può essere subordinata a una decadenza non prevista espressamente dalla legge.
  • Quando una legge successiva consente una nuova rivalutazione dello stesso bene e il contribuente aderisce validamente pagando la nuova imposta sostitutiva, non è automaticamente dovuto il saldo dell'imposta relativa alla precedente rivalutazione, se la nuova disciplina e i pagamenti effettuati rendono superata la precedente obbligazione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare una specifica base normativa per contestare l'efficacia della nuova rivalutazione o per pretendere il pagamento delle rate residue della precedente; non è sufficiente richiamare genericamente una presunta decadenza.
  • L'impugnazione della cartella deve normalmente essere proposta nei termini previsti. Tuttavia, se il contribuente impugna un successivo diniego di sgravio esaminato nel merito, il giudice può valutare la legittimità della pretesa tributaria nei limiti necessari a decidere sulla richiesta di sgravio.

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