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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7586 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, deducendo, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla ripresa a tassazione per omesse fatturazioni di acconti. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficiente motivazione sulla ricostruzione indiretta dei maggiori ricavi, effettuata dall'Ufficio sulla base del consumo degli imballaggi e degli scarti di lavorazione, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati i cali di peso, gli sfridi e le altre perdite connesse alla lavorazione e al trasporto di pomodori e uva da tavola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo che la CTR aveva omesso di esaminare l'appello incidentale della contribuente, sia nella motivazione sia nel dispositivo. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo sufficientemente motivata la ricostruzione dei ricavi fondata sul consumo degli imballaggi e sugli scarti di lavorazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà pronunciarsi sulla questione non esaminata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione. La mancata decisione sull'appello incidentale costituisce omessa pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 62

    Rendono applicabili, nel processo tributario e nel giudizio di cassazione, i principi processuali pertinenti, incluso l'obbligo di pronunciare sulle domande e sui motivi di impugnazione.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e logicamente coerente.

Massime di principio

  • Quando il giudice omette di pronunciarsi su uno specifico motivo di ricorso o appello incidentale, la sentenza è viziata per omessa pronuncia e può essere cassata con rinvio.
  • La ricostruzione induttiva o indiretta dei ricavi può essere ritenuta valida se fondata su elementi oggettivi e razionali, come il consumo degli imballaggi, gli scarti di lavorazione e le quantità commercializzate.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione presuntiva non è sufficiente allegare genericamente cali, sfridi o perdite di peso: occorre dimostrarne l'incidenza concreta e fornire dati verificabili.
  • In cassazione è sindacabile la coerenza logica della motivazione, ma non, di regola, la diversa valutazione degli elementi fattuali o la difformità tra la ricostruzione del giudice e i dati di merito, salvo che tale difformità determini un vero vizio motivazionale.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito della controversia: impone al giudice di rinvio di esaminare la questione rimasta non decisa, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.

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