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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, con cui il Comune aveva richiesto una maggiore imposta sulla base della nuova rendita catastale attribuita dall'UTE. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia e il difetto di motivazione dell'avviso, l'irregolare notificazione della nuova rendita presso la residenza del legale rappresentante anziché presso la sede sociale, nonché l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa pronuncia, poiché la CTR aveva effettivamente esaminato e respinto la contestazione sulla notificazione della rendita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: mancava la trascrizione della relata di notifica e, inoltre, risultava pacifico che la rendita fosse stata notificata nel 1998. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000, l'avviso non doveva necessariamente essere preceduto dalla notificazione o dall'allegazione della rendita, essendo sufficiente la riproduzione essenziale dell'atto richiamato. È stato respinto anche il motivo su sanzioni e interessi, poiché l'esenzione prevista dall'art. 74, commi 2 e 3, riguarda gli atti di attribuzione o modifica della rendita non notificati, mentre nel caso concreto la notifica era stata ritenuta eseguita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente riferito a un vizio di motivazione, contestava in realtà la correttezza delle ragioni giuridiche della decisione. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun resistente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori e spese secondo legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la questione, anche respingendola con una motivazione ritenuta non condivisibile dalla parte.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione; il motivo deve tuttavia colpire effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza quando il dispositivo sia conforme al diritto, senza dover accogliere il ricorso.

  • Art. 145 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Per le notificazioni alle società, la sede legale costituisce il luogo ordinario di notifica; la notificazione al legale rappresentante può assumere rilievo quando non sia possibile notificare presso la sede, ma tale circostanza deve essere verificabile dalla relata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario, tra cui l'avviso di accertamento.

  • Legge n. 342/2000, art. 74, commi 2 e 3

    Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono [...] alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita.

    Gli atti impositivi possono costituire anche notificazione della rendita catastale quando l'atto catastale anteriore al 31 dicembre 1999 non sia stato precedentemente notificato. L'esenzione da sanzioni e interessi opera solo in tale specifica ipotesi, non quando la rendita sia stata già notificata.

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 5 e 10

    In materia di ICI, il contribuente deve dichiarare correttamente gli immobili e calcolare l'imposta sulla base dei dati catastali e della rendita applicabile; l'obbligo non dipende necessariamente da una preventiva notificazione dei dati catastali da parte del Comune.

  • Legge n. 241/1990, art. 3, e Legge n. 212/2000, art. 7

    Impongono la motivazione degli atti amministrativi e tributari. L'atto impositivo può richiamare un atto presupposto senza allegarlo quando quest'ultimo sia stato validamente notificato o quando l'avviso ne riproduca gli elementi essenziali necessari per la difesa.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento fondato su una variazione catastale non è necessariamente nullo per la mancata allegazione dell'atto di attribuzione della rendita, se tale atto è stato previamente notificato oppure se l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali.
  • Per contestare efficacemente una notificazione, il contribuente deve indicare e documentare la relata, il luogo della notifica e le ragioni per cui la notifica sarebbe stata eseguita in violazione delle regole applicabili.
  • La pubblicità dell'incorporazione o del cambiamento della sede nel registro delle imprese e la comunicazione ad altre amministrazioni non escludono automaticamente la validità di una notifica effettuata secondo i dati conosciuti dall'ufficio notificatore; è rilevante accertare se l'amministrazione competente fosse stata informata e se la notifica presso la sede fosse concretamente possibile.
  • L'esenzione da sanzioni e interessi prevista per le rendite catastali anteriori al 31 dicembre 1999 opera soltanto quando la rendita non sia stata previamente notificata e venga conosciuta tramite il successivo atto impositivo; non si applica se la notificazione della rendita risulta già effettuata.
  • In Cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: censurare una diversa ratio o limitarsi a criticare genericamente la motivazione può comportare l'inammissibilità.
  • Quando il dispositivo è conforme alla legge, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza cassare la sentenza; pertanto, una motivazione giuridica non condivisibile non conduce necessariamente all'annullamento se il risultato decisorio è corretto.

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