Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15982/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni disposte con decreto del PM del 02/12/2024 per presunta decorrenza dei termini delle indagini dalla iscrizione del 18/05/2022, e aveva quindi escluso l'attualità del pericolo di reiterazione e annullato l'ordinanza del G.I.P. di Bergamo che aveva applicato misure cautelari. Il ricorrente sostiene che sono intervenute successive iscrizioni (in particolare del 07/02/2024) e nuove notizie di reato per singoli indagati, per cui i termini per le indagini decorrono autonomamente per ciascuna iscrizione e ciascun indagato, rendendo utilizzabili le intercettazioni eseguite il 05/12/2024 e 06/12/2024; inoltre censura la valutazione del Riesame sull'attualità del pericolo di reiterazione, chiedendo che si riconfermino le esigenze cautelari riconosciute dal G.I.P.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il Tribunale di Brescia ha errato nel fissare un unico dies a quo (18/05/2022) per tutti gli indagati e tutte le ipotesi di reato, non considerando le sopravvenute iscrizioni e la regola secondo cui i termini per le indagini decorrono autonomamente per ciascuna iscrizione e per ciascun indagato. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia (art. 309, comma 7 c.p.p.), che dovrà riesaminare l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulla base del decreto del 02/12/2024 assumendo, quale dies a quo, per ciascun indagato, ciascuna iscrizione nei suoi confronti. Il secondo motivo è stato assorbito. Le questioni relative a eventuali nullità dell'ordinanza genetica saranno valutate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.

    Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione): la loro valutazione dipende dalle prove ammissibili e deve essere riconsiderata se vengono riqualificate l'utilizzabilità di elementi probatori quali le intercettazioni.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Termine per la durata delle indagini preliminari: decorre autonomamente per ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Norme connesse ai termini delle indagini; insieme all'art. 405 conferma che il dies a quo per il termine va valutato rispetto alla specifica iscrizione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro delle notizie di reato: il PM deve procedere a nuova iscrizione quando emergono nuovi fatti o nuovi indagati; tale iscrizione è rilevante per il computo dei termini di indagine.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e) cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio di cassazione: il ricorso è stato fondato sui vizi di legittimità richiamati da queste lettere e la Corte ha esaminato l'erronea applicazione delle norme cautelari e processuali.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma che individua il giudice competente per il rinvio: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

  • art. 416 c.p.

    Fattispecie di associazione per delinquere: richiamata perché tra i reati contestati, con effetto sul termine di indagine (durata diversa per talune fattispecie associative).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 4, 5, 8, 10

    Norme sui reati tributari contestati (delitti tributari): sono tra le fattispecie a fondamento delle indagini e delle misure cautelari.

  • art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in memoria difensiva con riferimento a nullità dell'ordinanza genetica; la Corte ha rinviato la valutazione delle eccezioni di nullità all'ulteriore grado di merito.

Massime di principio

  • Il termine per la conclusione delle indagini preliminari decorre autonomamente per ciascun indagato e per ciascuna successiva iscrizione: quindi, in presenza di sopravvenute iscrizioni, le attività di indagine svolte successivamente possono essere in termine e le intercettazioni eseguite dopo tali iscrizioni possono essere utilizzabili.
  • In sede di verifica dell'utilizzabilità di intercettazioni o di altri mezzi di prova occorre valutare la posizione processuale di ciascun indagato singolarmente; un riferimento generico a 'tutti gli odierni ricorrenti' è insufficiente.
  • Nel riesame della sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) il giudice deve considerare esclusivamente gli elementi ammissibili; se cambia la valutazione sull'ammissibilità di intercettazioni, deve essere riconsiderata anche la sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Il PM ha l'obbligo di aggiornare le iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. quando emergono nuovi reati o nuovi indagati: il mancato aggiornamento può incidere sul computo dei termini e sull'utilizzabilità di atti.
  • Nelle indagini complesse e per reati associativi la data di costituzione di società o di altri veicoli non è di per sé decisiva per escludere la persistenza del pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare la effettiva modalità, temporalità e continuità delle condotte e i legami associativi, ma tale valutazione va compiuta alla luce delle prove ammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.