Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Marsala per il reato di diffamazione aggravata in relazione a dichiarazioni rilasciate in televisione e alla stampa (trasmissione "Mattino Cinque" del 27/05/2021 e interviste), nelle quali avrebbe insinuato irregolarità nell'operato di operatori di polizia giudiziaria impegnati nelle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, citando tra gli altri l'ispettore Vincenzo Tumbiolo. L'impugnazione in Cassazione ha sollevato, principalmente, la questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala (sostenendo che il luogo di consumazione della diffamazione commessa mediante trasmissione televisiva è il luogo in cui il messaggio è stato percepito, ossia gli studi di trasmissione a Cologno Monzese / Tribunale di Monza) e ha contestato altresì la mancata originaria contestazione della circostanza aggravante "attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato" (contestata solo in udienza successiva), oltre a dedurre l'assenza del fatto materiale diffamatorio, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, l'errore di fatto e carenze motivazionali sulla applicazione dell'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza per territorio) perché nel capo di imputazione originario non risultava contestata la circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato a Tumbiolo e la successiva contestazione formulata dal PM in udienza non poteva modificare la competenza (principio della perpetuatio iurisdictionis). La Corte ha stabilito che il luogo di consumazione della diffamazione a mezzo trasmissione televisiva è il luogo in cui il messaggio offensivo è stato percepito (gli studi di trasmissione a Cologno Monzese), perciò il giudice competente è il Tribunale di Monza. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Marsala e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza; le altre questioni sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento formale della motivazione di cassazione utilizzato per censurare vizi di diritto relativi alla decisione impugnata (motivi di cassazione).
art. 8, comma 1, cod. proc. pen.
Norma generale sulla determinazione della competenza territoriale che va applicata se non opera una specifica regola speciale.
art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
Regola suppletiva per l'individuazione della competenza territoriale (es. luogo di residenza dell'imputato) quando ricorrono più giurisdizioni concorrenti.
art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223
Norma speciale richiamata dalla difesa per la determinazione della competenza nei casi di messaggi diffusi tramite mezzi di comunicazione: la Corte ha ritenuto che, comunque, nella specie dovesse prevalere l'individuazione del luogo di percezione del messaggio (studio di trasmissione).
art. 595 cod. pen. (e secondo comma)
Definizione del reato di diffamazione e della circostanza aggravante costituita dall'attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato; la corretta indicazione di tale circostanza nel capo di imputazione è rilevante anche per la determinazione della competenza territoriale.
art. 51 cod. pen.
Riferito dalla ricorrente come scriminante (esercizio del diritto di critica); la Corte non si è pronunciata sul merito della scriminante perché ha ritenuto assorbente la questione di incompetenza.
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a nullità che la difesa riteneva sussistente; non deciso per assorbimento.
art. 47 cod. pen.
Richiamato in tema di errore di fatto del soggetto agente; la questione non è stata decisa per assorbimento dalla pronuncia sulla competenza.
art. 131‑bis cod. pen.
Riferito in ordine alla motivazione sulla eventuale applicazione di benefici di pena; la Corte ha ritenuto la questione assorbita.
principio della perpetuatio iurisdictionis (giurisprudenza, Sez. U., "Treskine")
Principio secondo cui le modifiche in fatto o in diritto successive all'instaurazione dell'azione non incidono sulla competenza del giudice: la Corte ha applicato questo principio per escludere che la contestazione successiva dell'aggravante potesse determinare la competenza di Marsala.
giurisprudenza Sez. 5, n. 33287/2016 (Paolini)
Richiamata per il principio che la diffamazione a mezzo televisivo si consuma nel luogo in cui il messaggio offensivo è percepito: da ciò deriva la competenza territoriale del giudice del luogo di percezione.
Massime di principio
- Per i reati di diffamazione commessi mediante trasmissione radiotelevisiva la competenza territoriale si determina, di regola, nel luogo in cui il messaggio offensivo è percepito (es. studi di trasmissione), non necessariamente nel luogo di residenza dell'imputato o della persona offesa.
- La competenza va valutata sulla base del contenuto originario del capo di imputazione: circostanze aggravanti non originariamente contestate non possono essere aggiunte in modo da modificare la competenza già determinata (principio della perpetuatio iurisdictionis).
- Le eccezioni di incompetenza devono essere tempestivamente sollevate e decise; un vizio di competenza rilevato in Cassazione può comportare l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente.
- La qualificazione della condotta come diffamatoria e l'ammissibilità di scriminanti (es. diritto di critica) restano questioni di merito che saranno valutate dal giudice territorialmente competente se la Corte di legittimità annulla per incompetenza.
- Nella formulazione dell'imputazione è essenziale precisare eventuali aggravanti (per esempio l'attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa), perché la loro mancanza può avere effetti decisivi anche sulla giurisdizione.
- La giurisprudenza consolidata viene utilizzata per definire regole di territorialità nei reati a mezzo stampa/TV: verificare la localizzazione degli studi e il luogo di prima percezione del messaggio quando si valuta la competenza.
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