Sentenza n. 940/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione n. 38 del 9 luglio 2024 reg. part. (n. 444 del 9 luglio 2024 reg. gen.) dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Cuglieri, avente ad oggetto “L.R. 17/2021 art. 1 comma 1 - Delib.G.R. 49/51 del 17.12.2021 – contributi ristoro danni incendi a favore dei privati e attività economiche e produttive sviluppatisi nell’Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 - approvazione elenco beneficiari”; - “o comunque” per l'annullamento degli effetti della determinazione suddetta nei confronti dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi per i danni causati dagli incendi, nella parte in cui non riconosce il contributo al ricorrente per revoca dell’attestazione contenuta nella perizia tecnica e mancato riscontro alla richiesta di integrazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata concessione del contributo regionale per i danni subiti da un immobile, deducendo l’impossibilità materiale di asseverare la conformità urbanistica del bene a causa della mancanza, negli archivi comunali, della concessione edilizia e della relativa documentazione. Ha sostenuto che tale carenza documentale non potesse tradursi automaticamente nell’irregolarità urbanistica dell’immobile, che avrebbe dovuto presumersi conforme fino a prova contraria, e che il mancato aggiornamento della destinazione d’uso non integrasse una violazione urbanistica in assenza di opere non autorizzate. Il vizio dedotto è stato formulato in termini di eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la motivazione effettiva della determinazione impugnata non riguardava l’accertamento dell’irregolarità urbanistica o dello stato legittimo dell’immobile, ma esclusivamente l’incompletezza della domanda conseguente alla decisione del perito di parte di annullare la dichiarazione di conformità contenuta nella perizia asseverata. La perizia asseverata costituiva un documento obbligatorio e necessario per il positivo esito della procedura, ai sensi dei punti 4.9 e 4.9.1 della d.g.r. n. 49/49 del 17 dicembre 2021. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare la carenza documentale determinatasi con l’annullamento della dichiarazione del tecnico. Gli atti comunali relativi alla documentazione edilizia e alla destinazione d’uso avevano natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva; pertanto, non potevano essere utilizzati per imputare alla determinazione finale una decisione sullo stato legittimo dell’immobile che essa non conteneva. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. a), l.r. Sardegna 17/2021
per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dall'abitazione principale e dai beni mobili e mobili registrati, e dalle coltivazioni agronomiche e arboree, dagli immobili e beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività
La disposizione individua i danni per i quali il fondo regionale può erogare contributi a favore dei soggetti privati.
art. 1, comma 2, lett. b), l.r. Sardegna 17/2021
per i titolari di attività economiche e produttive, a ristoro dei danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività
La disposizione individua l’ambito dei danni risarcibili per le attività economiche e produttive.
art. 4 l.r. Sardegna 17/2021
Costituisce la base normativa per la deliberazione regionale relativa alla concessione dei contributi.
punti 4.9 e 4.9.1 dell’allegato alla d.g.r. Sardegna n. 49/49 del 17 dicembre 2021
alla domanda di contributo è obbligatoriamente allegata una perizia asseverata, da redigersi utilizzando l’apposito modello 1-D ... o modello 1-E ..., sottoscritta da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio
La perizia asseverata è un documento obbligatorio della domanda e la sua incompletezza impedisce il positivo esito della procedura contributiva.
Massime di principio
- Quando una procedura contributiva richiede obbligatoriamente una perizia asseverata, l’annullamento o il venir meno della dichiarazione di conformità contenuta nella perizia determina un’incompletezza documentale della domanda, se il richiedente non produce validi elementi sostitutivi o integrativi.
- Il provvedimento finale che nega un contributo per carenza della documentazione obbligatoria non equivale a un accertamento negativo dello stato legittimo o della regolarità urbanistica del bene, se si limita a constatare l’incompletezza della domanda.
- Le valutazioni e comunicazioni contenute in atti endoprocedimentali, privi di immediata lesività, non possono essere imputate al provvedimento finale per attribuirgli un contenuto decisorio che non possiede.
- La perizia asseverata consiste in una dichiarazione tecnica resa sotto la responsabilità del professionista abilitato, con attestazione della veridicità dei contenuti; la sua funzione nella procedura contributiva può essere prevista quale condizione documentale necessaria per l’erogazione del beneficio.
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