Cassazione Penale, Sentenza n. 37950/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per aver applicato l'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) alla condotta dell'aggiudicatario che, dopo aver presentato offerte e versato cauzione in due vendite senza incanto, non aveva poi versato il prezzo, e contestava altresì una duplicazione di sanzione rispetto alle pene e alle conseguenze previste dal codice di procedura civile (confisca della cauzione e obbligo di pagamento della differenza). Si deduceva inoltre la mancata valutazione dell'eventuale applicazione del trattamento attenuato dell'art. 63 c.p. (licitazioni private).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha affermato che il mancato versamento del prezzo dopo aggiudicazione provvisoria, anche se reiterato, è disciplinato dal codice di procedura civile come inadempimento civilistico sanzionato con la perdita della cauzione e con l'obbligo di pagamento della differenza; la mera reiterazione di atti tipici della procedura esecutiva non costituisce automaticamente un "mezzo fraudolento" ai sensi dell'art. 353 c.p. e non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 353 c.p., per mancata integrazione del mezzo fraudolento.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
La norma punisce chi, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba le gare. La Corte ha chiarito che i 'mezzi fraudolenti' richiedono artifici, inganni o menzogne idonei ad alterare la libera concorrenza e che la mera inadempienza civilistica (mancato versamento del prezzo) non è di per sé tale mezzo.
artt. 570-574 cod. proc. civ.
Disciplina la vendita senza incanto, l'obbligo di prestare cauzione e le conseguenze del mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario provvisorio; la Corte ha richiamato questa disciplina come fonte primaria delle conseguenze patrimoniali dell'inadempimento.
art. 571, comma 2, cod. proc. civ.
l'offerta non è efficace se [...] l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto
La cauzione è condizione di efficacia dell'offerta e viene imputata al prezzo in caso di aggiudicazione; serve a garantire la serietà dell'offerta.
art. 574, ultimo comma, cod. proc. civ.
il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto[...]
Il mancato versamento del prezzo comporta automaticamente la perdita della cauzione a titolo di 'multa' e la decadenza dell'aggiudicatario; la sanzione ha natura civilistica e viene applicata senza discrezionalità giudiziale.
art. 587 cod. proc. civ.
Richiamato come riferimento per le conseguenze dell'inadempimento dopo aggiudicazione provvisoria; insieme alle altre disposizioni regola la rinnovazione della procedura e le sanzioni patrimoniali.
art. 177, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita
Prevede l'obbligo per l'aggiudicatario inadempiente di integrare la differenza tra il prezzo offerto e il prezzo più basso effettivamente conseguito alla vendita successiva; conferma la natura risarcitoria/patrimoniale della sanzione civile.
art. 110 e art. 81 cod. pen.
Richiamati in relazione alla partecipazione e concorso di persone nell'evento delittuoso; non oggetto della decisione sostanziale qui perché il fatto non è stato ritenuto integrativo di art. 353 c.p.
art. 63 cod. pen.
Prevede la diminuzione di pena per le licitazioni private; il ricorso lamentava la mancata verifica della sua applicabilità, ma la Corte ha ritenuto superfluo decidere sul punto dopo l'accoglimento del motivo assorbente.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva relativa alla presunta duplicazione di sanzioni (penale e civile); la Corte ha comunque ritenuto che la questione centrale fosse l'assenza del requisito del 'mezzo fraudolento', piuttosto che la sovrapposizione sanzionatoria.
Massime di principio
- Il mancato versamento del prezzo dopo aggiudicazione provvisoria rientra primariamente nella disciplina del processo esecutivo civile: la legge prevede la perdita della cauzione e l'obbligo di pagare la differenza; tali conseguenze sono di natura civilistica e non penalmente rilevanti di per sé.
- Per configurare il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) occorre l'impiego di 'mezzi fraudolenti' concreti: artifici, inganni, menzogne o comportamenti collusivi idonei ad alterare la libera concorrenza; la mera reiterazione di inadempimenti civilistici non è sufficiente.
- Il pubblico ministero, in casi analoghi, deve provare elementi specifici di frode o artificio (ad esempio uso di prestanomi, false dichiarazioni intenzionali, accordi collusivi) e non può limitarsi a puntare sulla ripetizione di comportamenti ammissibili nella procedura esecutiva.
- La verifica dell'intento dell'offerente è centrale: situazioni personali (impossibilità sopravvenuta di pagare, problemi finanziari, volontà di partecipare nuovamente alla procedura) possono giustificare il mancato pagamento e devono essere valutate prima di ricondurre la condotta a fattispecie penali.
- La presenza di sanzioni civilistiche specifiche non esclude automaticamente la perseguibilità penale, ma rende necessaria una valutazione rigorosa del tratto fraudolento e del rischio di duplicazione di sanzioni; il dubbio favorevole all'imputato porta a non estendere penalmente posizioni disciplinate dal diritto civile quando mancano gli elementi del reato.
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