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Sentenza

Sentenza n. 5639/2026 - Napoli, Sezione 8

PER OTTEMPERANZA Al DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI GIUDICE DEL LAVORO-DOTT.SSA SIMONA D' AURIA NUMERO 627/2025

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 627/2025, divenuto esecutivo e passato in giudicato, relativo al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'attuazione del decreto ingiuntivo che gli riconosce il beneficio di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Ha dedotto che il Ministero non ha impugnato il decreto, divenuto esecutivo il 2 luglio 2025, e non vi ha dato esecuzione nonostante la notifica del titolo il 24 ottobre 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna al pagamento della somma, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, proposta nei termini, e ha rilevato che il decreto ingiuntivo del giudice ordinario è un titolo idoneo all'ottemperanza, ritualmente notificato, mentre il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza adempimento. Non essendo stata fornita prova dell'esecuzione, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale attuazione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è decorso il termine di due anni previsto dal titolo per fruire del beneficio, il Ministero deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e l'amministrazione non può trarne vantaggio. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di persistente inadempimento, di porre in essere le operazioni di bilancio e di spesa necessarie al pagamento; l'indisponibilità di fondi o di cassa non giustifica l'inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato o a esso equiparato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettati anche i termini processuali richiamati per il rito camerale.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; nel caso di specie il termine era inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale, deve essere reso effettivo anche mediante corresponsione del controvalore pecuniario con interessi legali quando sia ormai decorso il periodo utile per fruirne per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato e a esso equiparato.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce un beneficio economico fruibile entro un determinato periodo, ma tale periodo decorre per l'inerzia imputabile all'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce una legittima ragione per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve attivare le misure di bilancio e di spesa necessarie al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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