Sentenza n. 1911/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 6 marzo 2025, n. 134
Esito
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale procuratore antistatario, ha proposto il giudizio di ottemperanza limitatamente al capo della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 6 marzo 2025, n. 134, che condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore. Ha dedotto l’inadempimento dell’obbligo di pagamento risultante dal titolo giudiziale. Durante il giudizio, ha comunicato che l’Amministrazione aveva disposto il pagamento della somma dovuta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese perché il pagamento era avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata soddisfatta nelle more. Applicando la regola della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere metà delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato; ha compensato la restante metà, tenuto conto della definizione della vertenza in via amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria del ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa la pretesa creditoria oggetto dell’ottemperanza, il giudizio può essere definito dichiarando cessata la materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Il testo lo richiama tra le disposizioni viste, ma non ne espone né applica una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento integrale della pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione nelle more del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale; la definizione della vertenza in via amministrativa può giustificare la compensazione parziale.
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