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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44643/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per morte dell'imputato, con due censure: (1) violazione delle disposizioni procedurali e mancato rispetto del mandato della sentenza rescindente che aveva imposto al giudice del rinvio di riesaminare la partecipazione del ricorrente all'associazione di traffico di stupefacenti (art. 150 d.P.R. n. 309/1990), lamentando insufficienza della prova della partecipazione associativa; (2) omissione di pronuncia sull'aggravante per ingente quantità (art. 80 d.P.R. n. 309/1990), nonostante annullamento con rinvio su tale profilo, contestando che detta aggravante non sussisterebbe.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., perché proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato: la morte estingue gli effetti della nomina e la legittimazione all'impugnazione viene meno; inoltre terzi (anche eredi) non possono proporre rimedi contro la dichiarazione di estinzione per morte. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza consolidata che afferma lo stesso principio e ha disposto che, per la peculiarità del caso, non sono liquidate spese processuali. Di fatto la pronuncia di non doversi procedere per morte dell'imputato rimane confermata e il ricorso viene rigettato come inammissibile.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. a; artt. 125, 623, 624, 625, 531, 568, comma 3; art. 571 comma terzo; art. 129

    L'art. 591 lett. a) è richiamato per stabilire l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione; le norme indicate sugli articoli procedurali sono richiamate dalle censure del ricorrente ma la Corte le valuta irrilevanti perché soppiantate dalla regola che la morte dell'imputato estingue la legittimazione del difensore a impugnare e impedisce ai terzi di proporre rimedi; l'art. 568 c.p.p. limita il diritto di impugnazione a chi la legge espressamente conferisce

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74, art. 73, art. 80

    Le norme sulla materia degli stupefacenti sono il contesto sostanziale delle imputazioni (traffico e quantità), ma la Corte non è entrare nel merito delle censuresostanziali perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione; l'aggravante per 'ingente quantità' risultava oggetto di annullamento con rinvio ma la morte del reo ha reso impossibile un'impugnazione da parte del difensore

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue la legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione; pertanto eventuali impugnazioni devono essere esercitate prima del decesso dell'imputato.
  • Una volta dichiarata la morte dell'imputato e pronunciata la non procedibilità, terzi (compresi eredi e congiunti) non possono proporre rimedi contro quella pronuncia; il diritto di impugnazione spetta solo a soggetti espressamente legittimati dalla legge.
  • Se la sentenza di rinvio aveva disposto la rinnovazione o il riesame di profili (p.es. partecipazione associativa o aggravanti), tale riesame può essere compiuto dal giudice del rinvio, ma la possibilità di impugnare l'esito di quel riesame è vincolata alla permanenza della legittimazione: la morte del reo interrompe tali possibilità impugnatorie da parte del difensore.
  • In presenza di questioni di diritto rilevanti per terzi (p.es. profili processuali o interpretazioni normative di interesse generale), si deve valutare se esistano strumenti alternativi e soggetti legittimati a promuoverli, perché gli eredi o il difensore non hanno automaticamente il potere di impugnare dopo la morte dell'imputato.
  • Dal punto di vista processuale, la proposizione di impugnazioni da parte di soggetti non legittimati non comporta di norma la condanna alle spese, essendo l'impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione e non vera soccombenza.

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