Sentenza n. 985/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento per incompatibilità ambientale dalla sede di servizio a Cagliari, unitamente alla nota di pianificazione e al successivo provvedimento di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, deducendo manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione o falsa applicazione della direttiva interna concernente la disciplina dei casi di incompatibilità ambientale per il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ha inoltre contestato la scelta di Cagliari quale sede di destinazione, ritenendola eccessivamente afflittiva sotto il profilo logistico e sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare sedi più vicine alla sua residenza. Dopo l’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, che aveva ravvisato un difetto di motivazione sulla mancata individuazione di una sede più prossima e aveva ordinato un celere riesame, il ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di riesame, sostenendo che l’Amministrazione non si fosse conformata alla decisione cautelare e avesse illegittimamente fondato la nuova motivazione sulla sopravvenuta definizione della procedura annuale di impiego 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte contro il presupposto trasferimento per incompatibilità ambientale. Ha ritenuto che il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale non abbia natura sanzionatoria, ma costituisca una misura organizzativa volta a tutelare il sereno funzionamento dell’ufficio, il prestigio e il decoro dell’Amministrazione. La decisione amministrativa è sorretta da fatti ritenuti sufficienti: un episodio di alterazione indecorosa in un esercizio commerciale, già oggetto di rimprovero scritto, nonché ulteriori condotte relative a falsi attestati di servizio, allontanamento dall’area di pattugliamento, consumo di alcol durante il servizio e comportamento non conforme allo status militare, fatti oggetto anche di procedimento penale militare. Il Collegio ha ribadito l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e il limitato sindacato giurisdizionale, nonché la non necessità di una motivazione particolarmente analitica, considerata l’inapplicabilità della disciplina generale sul procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010. Ha invece accolto la censura relativa alla scelta della sede di Cagliari, ritenendo che il provvedimento di riesame non si fosse conformato alla decisione cautelare del Consiglio di Stato. L’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la possibilità di assegnare una sede più vicina considerando la situazione di fatto esistente al momento dell’adozione del trasferimento originario, senza fondare la decisione su elementi sopravvenuti, quali l’ormai intervenuta definizione della procedura annuale di impiego 2025. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti nei limiti indicati, con annullamento degli atti impugnati ai fini del riesame della sede di destinazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
non applicazione della disciplina dettata dalla legge generale sul procedimento amministrativo
I provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare non sono soggetti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo richiamata dal giudice; la loro motivazione non deve pertanto essere particolarmente analitica.
artt. 120, commi 1 e 2, 47, n. 2, 234, commi 1 e 2, e 56 c.p.m.p., nonché art. 234 c.p.m.p.
Le disposizioni penali militari sono richiamate per descrivere i reati contestati al militare e il quadro fattuale posto a fondamento della valutazione di incompatibilità ambientale; la sentenza non definisce la responsabilità penale dell'interessato.
l. 86/2001
La normativa è richiamata con riferimento ai benefici collegati al trasferimento, considerati rilevanti nella precedente valutazione cautelare del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del personale militare è una misura organizzativa, non sanzionatoria, diretta a ripristinare il sereno funzionamento dell'ufficio e a tutelare il prestigio e il decoro dell'Amministrazione; non presuppone necessariamente l'accertamento definitivo di una responsabilità disciplinare o penale.
- La valutazione dell'incompatibilità ambientale rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dei presupposti, dell'assenza di travisamenti o manifesta illogicità e della coerenza della decisione con le finalità organizzative perseguite.
- Una volta ritenuta necessaria la rimozione del dipendente dalla sede di provenienza per incompatibilità ambientale, l'Amministrazione è tenuta a dare seguito al trasferimento; tuttavia, la scelta concreta della sede di destinazione deve essere adeguatamente rivalutata quando una decisione giurisdizionale abbia rilevato uno specifico difetto di motivazione su tale aspetto.
- Nel riesame disposto dal giudice, l'Amministrazione deve valutare la situazione di fatto rilevante al momento dell'adozione del provvedimento originariamente impugnato e non può fondare la nuova determinazione su elementi sopravvenuti che alterino il quadro valutativo oggetto del riesame.
- Il riesame amministrativo imposto da una pronuncia cautelare deve conformarsi effettivamente alle ragioni della decisione giudiziaria: il mero richiamo a circostanze organizzative sopravvenute, senza rivalutare il profilo specificamente indicato dal giudice, non soddisfa l'obbligo di conformazione.
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