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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31996/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto quinquennale di un fondo rustico con sovrastante fabbricato. Alla scadenza del rapporto, il proprietario ha sostenuto che il contratto fosse cessato automaticamente e ha chiesto l’accertamento dell’occupazione abusiva, il rilascio del fondo e il risarcimento del danno. L’affittuario ha resistito eccependo, in via preliminare, l’improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, deducendo di non aver ricevuto la convocazione per causa non imputabile. Nel merito ha affermato di aver validamente esercitato il diritto di prelazione agraria dopo la denuntiatio di un preliminare di vendita stipulato dal proprietario con terzi, e di aver anche chiesto la sospensione del termine trimestrale per il pagamento del prezzo, in ragione della domanda di mutuo agevolato presentata alla Regione Marche ai sensi della legge n. 590 del 1965. Il ricorrente ha quindi censurato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) nullità per violazione della disciplina sul tentativo di conciliazione, sostenendo che la convocazione avrebbe dovuto essere notificata in forma cartacea, che la mancata conoscenza sarebbe dipesa da forza maggiore e che la comunicazione andava inviata anche al difensore; 2) violazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 590 del 1965, assumendo l’inapplicabilità della prelazione perché il fondo sarebbe stato composto da porzioni con destinazioni differenti e, dunque, da vendita in blocco a prezzo unico; 3) violazione dell’art. 8, commi 7 e 8, della medesima legge e dell’art. 1354 c.c., contestando l’equiparazione tra mancato avvio dell’istruttoria per il mutuo e diniego del finanziamento, e sostenendo la nullità della clausola condizionale del preliminare; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato il motivo relativo a una seconda richiesta di mutuo presentata presso altro istituto di credito e asseritamente ancora in istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: ha escluso che la comunicazione dovesse avvenire in forma cartacea, rilevando l’equiparazione della trasmissione via PEC alla notificazione a mezzo posta; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la censura sulla forza maggiore, perché l’allegato inadempimento del gestore PEC non risultava accertato; ha escluso, infine, che la legge imponesse l’invio anche al difensore, poiché il destinatario è la parte e la disciplina della condizione di proponibilità va interpretata restrittivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il ricorrente non aveva rispettato l’onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., sia perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che il fondo coincidesse con quello affittato e fosse essenzialmente agricolo. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha affermato che la funzione dell’art. 8, comma 7, della legge n. 590 del 1965 è quella di far riprendere il termine per il pagamento quando sia certo che il mutuo non possa essere erogato, sicché è corretta l’equiparazione al caso in cui l’istruttoria non possa neppure iniziare per mancanza di una normativa regionale idonea; quanto all’art. 1354 c.c., ha osservato che l’evento dedotto in condizione non era il rilascio del mutuo ma il mancato esercizio della prelazione, evento non originariamente impossibile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività: pur essendovi omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla seconda domanda di mutuo, dalla sentenza di primo grado risultava una carenza di prova circa l’avvio dell’istruttoria, sicché la doglianza non avrebbe potuto incidere sul decisum. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    La disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione non è stata ritenuta violata: la comunicazione via PEC è stata considerata idonea e non era esigibile l’invio al difensore in mancanza di espressa previsione normativa.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La trasmissione del documento informatico è equiparata alla notificazione a mezzo posta.

  • d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    La PEC è sistema che consente l’invio di e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta.

  • art. 8, comma 2, legge 26 maggio 1965, n. 590

    La censura sulla prelazione agraria non è stata accolta perché si è trattato di doglianza fattuale e non di corretta interpretazione della norma.

  • art. 8, commi 7 e 8, legge 26 maggio 1965, n. 590

    Il termine trimestrale per il pagamento del prezzo sospeso riprende a decorrere quando sia certo che il finanziamento non possa essere erogato; tale effetto si verifica anche se l’istruttoria non può neppure iniziare.

  • art. 1354 c.c.

    La nullità per impossibilità originaria della condizione non ricorre quando la condizione riguarda il mancato esercizio della prelazione e non l’erogazione del mutuo.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è inammissibile se la doglianza non è decisiva e non avrebbe potuto modificare l’esito della decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione e localizzazione dei documenti posti a fondamento della censura; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le nullità processuali devono essere dedotte in modo decisivo, cioè idoneo a incidere concretamente sulla decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle norme che prevedono una condizione di proponibilità o procedibilità della domanda, l’interpretazione deve restare strettamente ancorata al dato letterale: non è consentito estendere per via interpretativa gli oneri processuali oltre quanto espressamente previsto dalla legge.
  • La comunicazione dell’atto di convocazione effettuata tramite PEC è idonea, se la legge equipara il documento informatico alla notificazione a mezzo posta; non può pretendersi, in mancanza di espressa previsione, un ulteriore invio cartaceo o al difensore.
  • La doglianza per violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea interpretazione della norma astratta; se invece mira a contestare l’apprezzamento delle risultanze di causa o la ricostruzione del fatto, è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di una norma che collega un effetto alla certa non erogabilità del finanziamento, è coerente equiparare al diniego anche l’ipotesi in cui l’istruttoria non possa neppure iniziare per mancanza dei presupposti normativi o amministrativi della concessione.
  • La nullità della condizione per impossibilità originaria non sussiste se l’evento dedotto in condizione non è quello ritenuto impossibile, ma un diverso fatto giuridico rispetto al quale l’evento non risulta originariamente irrealizzabile.
  • L’omessa pronuncia sul motivo di appello non comporta cassazione se la censura difetta di decisività, cioè se, anche esaminata, non sarebbe idonea a mutare la decisione per carenza di prova o per altre rationes decidendi autonome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePrelazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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