Cassazione Civile, Ordinanza n. 24991/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico sito in agro di Scorrano, della cui proprietà l'istituto ricorrente rivendicava la titolarità. In primo grado era stata accolta la domanda proposta da una donna e dai suoi nipoti, i quali avevano chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ordinaria del bene. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione l'istituto ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1141, 1158, 1164, 2082, 2135 e 2697 c.c., della L. n. 203 del 1982, del D.Lgs. n. 228 del 2001, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la sola coltivazione del terreno non bastasse a provare il possesso utile ad usucapionem e che la motivazione avesse erroneamente valorizzato attività meramente strumentali alla coltivazione; 2) violazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c., per difetto di prova del ventennio necessario all'usucapione; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omesso esame di documenti che avrebbero mostrato l'origine detentiva del rapporto col fondo, in particolare una deliberazione di un ente precedente all'ISPE e una domanda di aiuti comunitari in cui la richiedente si qualificava come conduttore; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1102, 1141, 1158 e 1164 c.c., assumendo che gli stessi attori avessero riconosciuto la proprietà esclusiva del fondo in capo alla zia. I resistenti hanno sostenuto la correttezza della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, limitatamente a un profilo, anche il terzo motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, ai fini dell'usucapione di un fondo agricolo, non basta dimostrare la coltivazione del terreno o attività ad essa complementari, occorrendo ulteriori elementi univoci idonei a provare il possesso uti dominus e lo jus excludendi alios. Ha inoltre ritenuto apparente la motivazione con cui la Corte di merito aveva svalutato la domanda di aiuti comunitari nella parte in cui il richiedente si era definito conduttore, perché mancava una spiegazione effettiva delle ragioni interpretative di tale lettura. È stato invece dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il profilo relativo a un documento non adeguatamente trascritto o riassunto nel ricorso.
Norme richiamate
art. 1141 c.c.
Richiamato per la distinzione tra detenzione e possesso e per la necessità di provare l'interversione o gli indici del possesso utile all'usucapione.
art. 1158 c.c.
La Corte ribadisce che l'usucapione richiede il possesso continuato per vent'anni e non la sola coltivazione del fondo.
art. 1164 c.c.
Richiamato in relazione al passaggio da detenzione a possesso e alla prova dell'animus possidendi.
art. 2082 c.c.
Citatо nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi della Corte di cassazione.
art. 2135 c.c.
Citatо nel ricorso in tema di attività agricola, ma la Corte ne usa il richiamo solo come contesto della coltivazione del fondo.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova: chi invoca l'usucapione deve provare in modo completo il possesso utile e la sua durata.
L. n. 203 del 1982
Richiamata nel ricorso in relazione ai rapporti agrari, senza svolgere un ruolo autonomo decisivo nella ratio.
D.Lgs. n. 228 del 2001
Richiamato nel ricorso per il contesto agricolo, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del dovere di motivazione, in relazione al vizio di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per censurare la motivazione apparente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove documentali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il profilo che non riportava adeguatamente il contenuto del documento richiamato.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Base per la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Rinvia al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per l'usucapione di un fondo agricolo, la prova della sola coltivazione non è sufficiente a integrare il possesso ad usucapionem: occorrono elementi ulteriori, univoci e incompatibili con la mera detenzione, dai quali desumere l'esercizio della signoria di fatto e lo jus excludendi alios.
- Atti materiali strettamente inerenti alla coltivazione, come acquisto di semente, rotazione delle colture e conferimento del prodotto, non sono di per sé idonei a dimostrare l'animus possidendi se non accompagnati da circostanze diverse e significative.
- Il giudice di merito deve motivare in modo non apparente le ragioni per cui attribuisce a un documento un significato diverso da quello testuale o comune; in mancanza di una spiegazione effettiva, la motivazione è censurabile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che richiami un documento senza riprodurne almeno sinteticamente il contenuto necessario a valutarne la decisività, perché così si viola il principio di autosufficienza del ricorso.
- Il giudicato interno formatosi su una specifica statuizione istruttoria non impedisce al giudice di merito di valutare, per altre vie probatorie anche indiziarie, la diversa questione sostanziale che ne resta fuori.
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