Regolamento (UE) 2022/2480
Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema europeo di normazione modificando l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012. L’obiettivo è garantire che, quando la Commissione chiede l’elaborazione di norme europee o di prodotti della normazione europea, le decisioni chiave siano adottate solo dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione. La misura rafforza il legame tra la normazione e gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione, prevedendo al contempo un’applicazione differita per consentire l’adeguamento dei regolamenti interni delle organizzazioni interessate.
Modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, con regole sulle decisioni interne delle organizzazioni europee di normazione relative a norme europee e prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni europee di normazione quando elaborano, accettano, rifiutano, adottano, rivedono o ritirano norme europee o prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Incide in particolare sulla composizione e sulle regole di voto degli organi decisionali competenti, imponendo che determinate decisioni siano assunte esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 9 luglio 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per le decisioni delle organizzazioni europee di normazione
Il regolamento interviene sul quadro della normazione europea per rafforzare il controllo degli organismi nazionali di normazione sulle decisioni interne delle organizzazioni europee di normazione quando queste operano su richiesta della Commissione. La finalità, chiarita nei considerando, è garantire che la normazione a supporto della legislazione e delle politiche dell’Unione sia coerente con gli interessi pubblici, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione, mantenendo al contempo il principio del consenso.
Contesto e ratio dell’intervento
Il regolamento richiama il ruolo centrale delle norme europee e dei prodotti della normazione europea nel mercato interno, nella tutela dei consumatori, nella sicurezza e nella protezione dell’ambiente. Sottolinea che le prassi di governance delle organizzazioni europee di normazione sono evolute, con una maggiore cooperazione con soggetti interessati internazionali ed europei, ma che tale apertura non deve indebolire la capacità di integrare le esigenze dell’interesse pubblico nelle decisioni relative alle richieste formulate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda le organizzazioni europee di normazione quando decidono in merito a norme europee e prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione. Il nuovo assetto si applica alle decisioni di accettazione o rifiuto della richiesta, di avvio dei lavori necessari e di adozione, revisione o ritiro del risultato normativo. Restano richiamati, nei considerando, anche gli organismi nazionali di normazione e il loro ruolo nelle consultazioni e nella rappresentanza degli interessi.
Modifica dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012
L’articolo 1 del regolamento sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 10 e introduce il paragrafo 2 bis.
La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una certa scadenza, ma solo se l’organizzazione interessata soddisfa il nuovo requisito relativo alla composizione decisionale. La Commissione continua a fissare i requisiti di contenuto del documento e il termine per l’adozione.
Il nuovo paragrafo 2 bis impone che determinate decisioni siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione nell’organo decisionale competente dell’organizzazione europea di normazione. Le decisioni interessate sono:
- l’accettazione e il rifiuto delle richieste di normazione;
- l’accettazione dei nuovi lavori necessari per dare seguito alla richiesta;
- l’adozione, la revisione e il ritiro di norme europee o prodotti della normazione europea.
Effetti pratici per le organizzazioni di normazione
La modifica rafforza il ruolo degli organismi nazionali di normazione nei processi decisionali cruciali, senza eliminare la partecipazione di altri soggetti nei lavori preparatori o consultivi. Il regolamento chiarisce infatti che restano possibili altri pareri consultivi, ma la decisione formale sulle materie elencate deve essere riservata ai rappresentanti nazionali. Nei considerando si precisa anche che la presenza di organizzazioni di normazione di paesi terzi non deve impedire l’adozione delle decisioni, purché queste abbiano il sostegno dei soli organismi nazionali degli Stati membri e dei paesi del SEE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 9 luglio 2023, così da consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, le proprie regole interne alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Condizione per le richieste della Commissione
La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza solo se l’organizzazione interessata rispetta il nuovo paragrafo 2 bis dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012. La richiesta deve restare entro i limiti delle competenze dei trattati e la Commissione stabilisce contenuto richiesto e termine di adozione.
Decisioni riservate ai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione
Le organizzazioni europee di normazione devono garantire che alcune decisioni siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione nell’organo decisionale competente. Ciò riguarda: l’accettazione o il rifiuto delle richieste di normazione; l’accettazione dei nuovi lavori necessari a soddisfare la richiesta; l’adozione, la revisione e il ritiro di norme europee o prodotti della normazione europea.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento si fonda sull’esigenza di assicurare che le decisioni delle organizzazioni europee di normazione che danno attuazione a richieste della Commissione tengano pienamente conto degli interessi pubblici, degli obiettivi politici e dei valori dell’Unione. Richiama inoltre la necessità di procedure valide, rappresentanza equilibrata degli interessi e considerazione delle opinioni espresse nelle consultazioni nazionali.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 9 luglio 2023, così da consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il proprio regolamento interno.
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