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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28028/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Napoli e aveva confermato una condanna per evasione. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato e articolava censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove e sull'entità della pena. La Corte rileva che i motivi, da un lato, ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito e sono diretti in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti; dall'altro, risultano generici perché non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata in appello e non è stato messo in discussione con un motivo idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito e che, sotto la veste di doglianza sulla responsabilità o sulla prova, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio.
  • Il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e resta generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La deduzione dell'entità della pena, se non sorretta da argomentazioni specifiche e pertinenti, non è sufficiente a scalfire la decisione di merito confermata in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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