Cassazione Penale, Ordinanza n. 28028/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte di appello di Napoli e aveva confermato una condanna per evasione. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato e articolava censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove e sull'entità della pena. La Corte rileva che i motivi, da un lato, ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito e sono diretti in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti; dall'altro, risultano generici perché non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna confermata in appello e non è stato messo in discussione con un motivo idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito e che, sotto la veste di doglianza sulla responsabilità o sulla prova, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio.
- Il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e resta generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.
- La deduzione dell'entità della pena, se non sorretta da argomentazioni specifiche e pertinenti, non è sufficiente a scalfire la decisione di merito confermata in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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