Cassazione Penale, Sentenza n. 5752/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal Gip per reati ex art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il tribunale non avesse valutato elementi favorevoli: attività lavorativa e titolarità di un esercizio di ristorazione fino alla pandemia, assenza di comportamenti illeciti per un anno dopo l'arresto in flagranza del terzo Passamonti, la mancanza di collegamenti con altri indagati e l'esistenza di disparità di trattamento rispetto al coindagato Grencani che aveva misura più lieve per presunti mezzi di sussistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione ampia e coerente sul grave quadro indiziario (video, intercettazioni, tabulati, dichiarazioni) che ritrae il ricorrente come consegnatario persistente di stupefacenti e inserito in un contesto criminale "ampio e anche strutturato", giustificando il rischio di recidiva non attenuato né dall'arresto del Passamonti né dall'esistenza di redditi leciti. La Corte ha qualificato le censure come un'inammissibile rivalutazione dei fatti. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali e a versare in via equitativa Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
La norma incriminatrice è la base dell'accusa per traffico e detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero idonei a sostenere gravi indizi in relazione a tale fattispecie
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato per affermare che la valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ciascun indagato e può basarsi anche su elementi relativi alla personalità e al contributo individuale al reato
Codice penale, art. 133
Richiamato per i criteri utili a valutare la pericolosità e la concretezza del pericolo di reiterazione, considerando modalità e gravità dei fatti
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere di sostenere le spese del procedimento a carico del ricorrente dichiarato inammissibile
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata nel contesto della condanna alla Cassa delle Ammende, per escludere che il ricorso fosse stato proposto in colpa e per giustificare l'entità equitativa del versamento
Giurisprudenza di legittimità (richiami citati)
es. Sez. 3 n. 7784 del 28/01/2020; Sez. 2 ord. n. 7357 del 03/02/2005; Sez. 2 n. 49453 del 08/10/2013
Richiami a precedenti che consentono di desumere la pericolosità sociale e la reiterazione dalla pluralità di condotte e di considerare criteri concreti (modalità, gravità, elementi sintomatici) nella valutazione delle misure cautelari
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari è personale e autonoma per ciascun indagato: anche se più indagati sono coinvolti nello stesso fatto, la misura può differire in ragione del contributo individuale e della personalità.
- La presenza di redditi leciti o di attività lavorativa non è di per sé sufficiente a escludere la misura cautelare se il quadro indiziario complessivo indica pluralità di condotte e inserimento in un contesto criminale persistente.
- L'assenza di comportamenti illeciti dopo un episodio (es. l'arresto di un terzo) non elimina automaticamente il rischio di recidiva; occorre una valutazione probatoria specifica che dimostri la cessazione duratura dell'attività criminosa.
- Per contestare la diversa misura inflitta a un coindagato (presunta disparità di trattamento) è necessaria una comparazione motivata e analitica degli elementi indiziari di ciascuno; la mera menzione di redditi leciti del ricorrente non basta.
- Il riesame motivato sui presupposti della misura (video, intercettazioni, tabulati, dichiarazioni) ha ampia portata: le censure difensive che consistono nella semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sono spesso inammissibili.
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende anche quando ritiene che il ricorso non sia stato proposto in colpa, determinando l'entità del versamento in via equitativa.
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