Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1798

Regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato e dettagliato per composizione, informazioni obbligatorie e regole di commercializzazione dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. La disciplina si fonda sul regolamento (UE) n. 609/2013 e sostituisce, in sostanza, l’impostazione della precedente direttiva 96/8/CE, con l’obiettivo di assicurare elevato livello di tutela della salute pubblica e libera circolazione dei prodotti. Sono previsti limiti quantitativi precisi per energia, proteine, micronutrienti e altri componenti, obblighi di etichettatura particolarmente stringenti, divieti sulle indicazioni sul dimagrimento e un regime di notifica alle autorità competenti.

Prescrizioni specifiche di composizione, etichettatura, pubblicità e notifica per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Ambito di applicazione

Si applica ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, come categoria di alimenti destinata ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono ridurre il peso. Vincola gli operatori del settore alimentare che li fabbricano, commercializzano o immettono sul mercato nell'Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri alimenti, salvo i richiami al regolamento (UE) n. 1169/2011, al regolamento (CE) n. 1924/2006 e al regolamento (CE) n. 178/2002; prevede inoltre possibili esenzioni dalla notifica se lo Stato membro dispone di un sistema nazionale di controllo ufficiale efficace.

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

Il regolamento delegato (UE) 2017/1798 completa il regolamento (UE) n. 609/2013 fissando regole specifiche per i "sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso". La disciplina si ispira alla precedente direttiva 96/8/CE, richiamata nei considerando come base tecnica già sperimentata, e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, la corretta informazione del consumatore e la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.

Ambito e ratio della disciplina

Il regolamento riguarda prodotti complessi destinati ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono ridurre il peso mediante diete ipocaloriche. I considerando chiariscono che la composizione deve essere idonea a soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di tali soggetti e che gli ingredienti utilizzati devono essere appropriati per questa popolazione, con onere probatorio in capo agli operatori del settore alimentare quando siano impiegati ingredienti non coperti dalle prescrizioni specifiche.

Composizione del prodotto

L'articolo 3 rinvia all'allegato I per i requisiti di composizione, applicabili al prodotto pronto per l'uso, sia venduto come tale sia dopo preparazione secondo le istruzioni del fabbricante. L'allegato I stabilisce limiti e soglie minime per l'intera razione giornaliera:

  • energia non inferiore a 2 510 kJ (600 kcal) e non superiore a 5 020 kJ (1 200 kcal);
  • proteine tra 75 g e 105 g, con requisiti specifici sulla qualità proteica;
  • colina almeno 400 mg;
  • acido linoleico almeno 11 g e acido alfa-linolenico almeno 1,4 g;
  • carboidrati almeno 30 g;
  • apporti minimi di vitamine e minerali indicati nella tabella dell'allegato I.

È inoltre previsto che il contenuto di magnesio non superi 250 mg per intera razione giornaliera. Le proteine devono avere un punteggio aminoacidico corretto per la digeribilità pari a 1,0 rispetto alle proteine di riferimento dell'allegato II, e l’aggiunta di amminoacidi è ammessa solo per migliorare il valore nutrizionale delle proteine e nei limiti necessari a tale scopo.

Etichettatura: informazioni obbligatorie e divieti

L'articolo 4 impone una serie di indicazioni complementari rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare, l’etichetta deve precisare che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che vogliono ridurre il peso, e deve contenere avvertenze specifiche per donne in gravidanza o in allattamento, adolescenti e soggetti con determinate patologie, salvo parere medico.

Devono comparire anche:

  • l’importanza di un adeguato apporto giornaliero di liquidi;
  • la dichiarazione che, se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto fornisce quantità giornaliere adeguate di tutte le sostanze nutritive essenziali;
  • l’avvertenza di non usare il prodotto per più di otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza il parere di un professionista della sanità;
  • istruzioni per la corretta preparazione, se necessarie;
  • l’avvertenza sull’effetto lassativo se l’apporto giornaliero di polioli supera 20 g;
  • l’indicazione di consultare un professionista della sanità sulla possibile integrazione con fibre se il prodotto non ne contiene.

Le indicazioni devono rispettare i requisiti di leggibilità del regolamento (UE) n. 1169/2011. Inoltre, etichettatura, presentazione e pubblicità non possono contenere riferimenti al ritmo o all’entità della perdita di peso conseguibile.

Dichiarazione nutrizionale

L'articolo 5 introduce una dichiarazione nutrizionale rafforzata e obbligatoria per tutti i prodotti, senza eccezioni per dimensioni di imballaggio o contenitore. Oltre alle informazioni ordinarie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011, devono essere indicate le quantità di ogni vitamina e minerale dell’allegato I, nonché la colina e, se aggiunte, le fibre alimentari.

La dichiarazione può essere integrata con:

  • quantità di grassi e carboidrati;
  • quantità di sostanze dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se non già indicate ai sensi del paragrafo 1;
  • quantità di qualsiasi sostanza aggiunta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.

Le informazioni nutrizionali non devono essere ripetute altrove sull’etichetta. Il valore energetico e le quantità dei nutrienti devono essere espressi per l’intera razione giornaliera e per porzione e/o unità di consumo del prodotto pronto per l’uso; se opportuno, anche per 100 g o 100 ml del prodotto come venduto. In deroga alle regole generali del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere espressi come percentuale delle assunzioni di riferimento dell’allegato XIII.

L'articolo 5 consente inoltre le diciture "dieta a bassissimo contenuto calorico" e "dieta a basso contenuto calorico", rispettivamente per prodotti inferiori a 800 kcal/giorno e compresi tra 800 e 1 200 kcal/giorno.

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

L'articolo 6 prevede un divieto generale di indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti in esame. L’unica deroga espressa riguarda l’indicazione nutrizionale "fibre aggiunte", utilizzabile solo se il contenuto di fibre alimentari del prodotto non è inferiore a 10 g.

Notifica e controllo ufficiale

Ai sensi dell'articolo 7, quando il prodotto è immesso sul mercato, l’operatore del settore alimentare deve notificare all’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui il prodotto è commercializzato le informazioni riportate in etichetta, inviando un modello dell’etichetta e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta per verificare la conformità. Lo Stato membro può esonerare dall’obbligo se opera un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace.

Rapporti con altri atti e applicazione nel tempo

L'articolo 8 prevede che i riferimenti alla direttiva 96/8/CE contenuti in altri atti si intendano fatti al presente regolamento. L'articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 27 ottobre 2022. Da tale data esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e denominazione di vendita

Il regolamento stabilisce prescrizioni specifiche in materia di composizione, etichettatura/presentazione/pubblicità e notifica per l’immissione sul mercato. La denominazione di vendita è fissata come "sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso". La commercializzazione è consentita solo se il prodotto è conforme al regolamento.

Prescrizioni di composizione

I prodotti devono rispettare i requisiti dell’allegato I, tenendo conto delle specifiche dell’allegato II. Le prescrizioni si applicano al prodotto pronto per l’uso, così come commercializzato o dopo preparazione secondo le istruzioni del fabbricante. Ingredienti diversi da quelli elencati nell’allegato I sono ammessi solo se la loro idoneità per adulti obesi o in sovrappeso sani è dimostrata con dati scientifici generalmente accettati.

Etichettatura: indicazioni obbligatorie supplementari

Oltre alle indicazioni obbligatorie del regolamento (UE) n. 1169/2011, devono figurare: destinazione esclusiva ad adulti obesi o in sovrappeso sani; avvertenza per gravidanza, allattamento, adolescenti e persone con patologie, salvo parere di un professionista sanitario; importanza dell’adeguato apporto di liquidi; dichiarazione che il prodotto fornisce quantità giornaliere adeguate di tutte le sostanze nutritive essenziali se usato correttamente; avvertenza di non usare il prodotto per più di otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi senza parere sanitario; istruzioni di preparazione, se necessarie; avvertenza sull’effetto lassativo se i polioli superano 20 g/giorno; avvertenza di consultare un professionista sanitario per eventuale integrazione di fibre se non aggiunte.

Divieti su etichettatura, presentazione e pubblicità

È vietato riportare riferimenti al ritmo o all’entità della perdita di peso conseguibili con l’uso del prodotto. Le informazioni obbligatorie devono essere stampate secondo i criteri di leggibilità del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Dichiarazione nutrizionale rafforzata

La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i prodotti, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio. Deve indicare, oltre a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di ogni vitamina e minerale elencati nell’allegato I, nonché colina e, se aggiunte, fibre alimentari. Può includere anche grassi, carboidrati, le sostanze elencate nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 e altre sostanze aggiunte in conformità all’articolo 3, paragrafo 3. Le informazioni non vanno ripetute altrove nell’etichetta. Il valore energetico e le quantità di nutrienti sono espressi per l’intera razione giornaliera e per porzione e/o unità di consumo del prodotto pronto per l’uso; se opportuno, anche per 100 g o 100 ml. È vietato esprimerli come percentuale delle assunzioni di riferimento dell’allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Diciture caloriche volontarie

Possono essere utilizzate le diciture "dieta a bassissimo contenuto calorico" se il prodotto fornisce meno di 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e "dieta a basso contenuto calorico" se il valore energetico è compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Per questi prodotti sono vietate indicazioni nutrizionali e sulla salute, salvo la dicitura "fibre aggiunte", consentita solo se il contenuto di fibre alimentari non è inferiore a 10 g.

Notifica alle autorità nazionali

Al momento dell’immissione sul mercato, l’operatore deve notificare all’autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto è commercializzato le informazioni dell’etichetta, trasmettendo un modello dell’etichetta e ogni altra informazione ragionevolmente richiesta per verificare la conformità. L’obbligo può essere escluso dallo Stato membro se esiste un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 27 ottobre 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentareetichettatura alimentisicurezza alimentareinformazione ai consumatoricontrollo del peso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.