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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18474/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. Le parti, con ricorso congiunto, hanno chiesto di correggere il dispositivo dell'ordinanza n. 40826/2021 della Corte di cassazione, nella parte in cui, dopo avere accolto il ricorso e disposto il rinvio, indicava erroneamente il rinvio 'ad altra sezione della Corte di Appello di Torino' invece che 'ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro'. Dall'ordinanza emerge che il provvedimento cassato proveniva dalla Corte d'appello di Catanzaro e che l'indicazione di Torino era frutto di un evidente errore materiale. Il ricorrente in correzione ha quindi chiesto la rettifica del solo dispositivo, senza contestazioni sul merito della precedente decisione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza congiunta di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che la formula 'ad altra sezione della Corte di Appello' evidenziasse la volontà di rinviare alla medesima Corte che aveva pronunciato la decisione cassata e che, pertanto, l'indicazione della Corte di Appello di Torino fosse un mero errore materiale. Il dispositivo dell'ordinanza n. 40826/2021 è stato corretto sostituendo le parole 'ad altra sezione della Corte di Appello di Torino' con le parole 'ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro'. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale nel provvedimento di cassazione può essere disposta mediante il procedimento previsto per la rettifica degli errori materiali, quando l'errore sia evidente e riguardi il dispositivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il relatore ha formulato proposta di definizione del procedimento in camera di consiglio con accoglimento dell'istanza di correzione.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo di una pronuncia di cassazione contiene un'indicazione palesemente incongruente rispetto al contenuto complessivo della decisione, tale indicazione può essere rettificata come errore materiale.
  • L'espressione 'ad altra sezione della Corte d'appello' va letta, salvo elementi contrari, come rinvio alla stessa Corte d'appello che ha emesso la decisione cassata, a una sezione diversa da quella originaria.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche su istanza congiunta delle parti e non comporta, di regola, pronuncia sulle spese quando il procedimento è limitato alla rettifica formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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