Cassazione Penale, Sentenza n. 49737/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di applicazione della disciplina della continuazione tra varie sentenze di condanna. Si chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più condanne per violazione del foglio di via obbligatorio (sentenze della Corte d'appello di Lecce del 16.11.2015 n. 1839/2015 e del 14.11.2013 n. 878/2013, relative a fatti del 9 e 24.11.2009) e, separatamente, tra condanne per reati di furto (sentenza del Tribunale di Bari del 5.3.2010 per tentato furto aggravato del 2.3.2010 e sentenza della Corte d'appello di Lecce del 4.11.2013 per furto del 3-4.10.2008). La difesa deduceva inosservanza e errata applicazione della legge e carenza motivazionale, sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario e/o di elementi fattuali che giustificavano la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle sentenze di condanna per violazione del foglio di via obbligatorio (Corte d'appello di Lecce 16.11.2015 n. 1839/2015 e 14.11.2013 n. 878/2013), annullando l'ordinanza impugnata nella parte relativa a quelle pronunce e rinviando per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Lecce (in diversa persona) affinché colmi le carenze motivazionali e valuti adeguatamente le concrete circostanze e la valutazione già operata in sede di cognizione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto: la Corte ha ritenuto corretta e non censurabile la decisione del GIP che aveva escluso la continuazione tra il tentato furto commesso a Bari il 2.3.2010 e il furto commesso a Lecce nel 2008, valorizzando il rilevante intervallo temporale (quasi due anni) e l'assenza, dalle sentenze, di elementi che facessero ragionevolmente ritenere un originario e unitario disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Procura generale in relazione alle misure da adottare in caso di inammissibilità del ricorso; norma processuale sui provvedimenti conseguenti all'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal difensore (violazione di legge penale e carenza/mancanza della motivazione), usando le fattispecie di cui si è avvalso il ricorso.
art. 81 cod. pen.
Riferito al concorso formale e materiale tra reati e al principio della continuazione: va accertata la deliberazione criminosa unitaria o il disegno criminoso unitario per il riconoscimento della continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la competenza e le richieste al giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già effettuata in sede di cognizione salvo specifiche e significative ragioni per discostarsene.
Legge n. 1423/1956, art. 2
Norma sostanziale relativa alla fattispecie della violazione del foglio di via obbligatorio, i reati oggetto delle sentenze per i quali è stata chiesta la continuazione.
art. 624 cod. pen.
Norma sul delitto di furto, richiamata in relazione alle condanne per furto e tentato furto oggetto della richiesta di continuazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferito al patteggiamento: una delle condanne (Tribunale di Bari del 5.3.2010) era frutto di applicazione della pena ex art. 444, ossia patteggiamento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito da una richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., deve considerare la valutazione già compiuta in sede di cognizione e motivare specificamente le ragioni per le quali intende discostarsene; la mera affermazione di un "atteggiamento" o di una condotta generale non sostituisce un'analisi delle concrete circostanze.
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di una deliberazione criminosa o di un disegno unitario: somiglianza dei mezzi, continuità temporale ravvicinata e univoco progetto criminoso rafforzano la possibilità di riconoscimento; intervalli temporali rilevanti e l'assenza di elementi fattuali che colleghino le condotte ostano al riconoscimento.
- Se in sede di cognizione una sentenza ha già valorizzato la continuazione tra determinati fatti, il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale valutazione e non può limitarsi a conclusioni generiche; eventuali ragioni per discostarsene devono essere specifiche e documentate.
- La differenza tra una scelta di vita deviante (recidiva o ripetizione di condotte simili) e il delitto continuato va adeguatamente motivata: la semplice reiterazione di comportamenti non prova automaticamente la sussistenza del vincolo continuativo.
- Un significativo intervallo temporale tra i reati è elemento contrario al riconoscimento della continuazione; la difesa che richiede la continuazione deve provare (o comunque prospettare con elementi concreti) il nesso di unità di disegno criminoso.
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