Cassazione Civile, Ordinanza n. 36036/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento integrativo per l'anno d'imposta 2007, relativo a IRES e IRAP, contestando l'indeducibilità di royalties pagate a una società estera. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, oltre alla dedotta insussistenza di nuovi elementi idonei a giustificare l'accertamento integrativo. La CTR aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, assumendo che la notifica anticipata rispetto ai 60 giorni fosse giustificata dall'imminente scadenza del termine decadenziale per accertare il periodo d'imposta 2007; 2) violazione dell'art. 43, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che ricorressero nuovi elementi idonei a legittimare l'avviso integrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la mera imminenza della decadenza non integra ragione di urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; occorrono fatti concreti e non imputabili all'Amministrazione. Conseguentemente ha considerato definitivamente accertata la nullità dell'atto impositivo e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché, una volta caduto l'avviso per violazione del termine dilatorio, l'Agenzia non poteva comunque conseguire la riforma della decisione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato per essere l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine di sessanta giorni
Il termine dilatorio dopo il PVC può essere derogato solo in presenza di ragioni di urgenza concrete e provate; l'imminente scadenza del termine decadenziale non basta.
art. 43, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Invocato dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento integrativo in presenza di nuovi elementi; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per il venir meno della possibilità di utilità concreta della censura dopo il rigetto del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario, la notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine di 60 giorni dal PVC è legittima solo se l'Amministrazione prova specifiche ragioni di urgenza fondate su fatti concreti, esterni alla propria sfera organizzativa.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo non costituisce, di per sé, ragione idonea a derogare al termine dilatorio posto a tutela del contraddittorio endoprocedimentale del contribuente.
- Le ragioni di urgenza devono essere esterne e non imputabili all'ente impositore; i ritardi dell'organo ispettivo operante per conto dell'Amministrazione non elidono la responsabilità dell'ente ai fini del rispetto del termine dilatorio.
- Quando l'atto impositivo è definitivamente travolto per una ragione pregiudiziale assorbente, ulteriori censure dirette contro l'atto possono risultare inammissibili per difetto di interesse concreto all'impugnazione.
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