Sentenza del 31/01/2023 n. 2880 - Corte di Cassazione
Cartelle esattoriali - Giudicato formatosi su difetto di notifica - Rinnovazione notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
E. Sat Srl aveva ottenuto in primo grado (sent. n. 323/2013) l'accoglimento di un ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle prodromiche alle intimazioni di pagamento; nonostante il giudicato, l'Agente della riscossione aveva notificato nuove intimazioni riferite alle medesime cartelle invece di procedere alla rinotifica delle cartelle stesse. Equitalia ha quindi impugnato in Cassazione la decisione di merito (con sei motivi) deducendo, tra l'altro, vizi di giurisdizione, mancata e contraddittoria motivazione, errata applicazione del giudicato esterno, invalidità per contumacia del precedente processo, e che la mancata notifica non annullerebbe il ruolo essendo la notifica condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha confermato che il giudicato formatosi sul mancato invio/notifica delle cartelle prodromiche preclude il riesame di quel profilo nel giudizio successivo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto. Ne consegue che l'Agente della riscossione, trovandosi il precedente giudicato che ha accertato la mancata notifica, non poteva limitarsi a notificare nuove intimazioni riferite alle stesse cartelle ma avrebbe dovuto procedere, se non decaduto, alla rinnovazione della notificazione delle cartelle esattoriali. La Corte ha poi precisato principi processuali sulla possibile decisione in merito senza rinvio quando le questioni omesse sono infondate e non richiedono nuovi accertamenti di fatto. Nessuna pronuncia particolare sulle spese vista la mancata difesa della resistente; richiamato l'adempimento previsto dal DPR n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione e alle eccezioni di nullità/omessa pronuncia; usato per valutare correttezza dell'argomentazione del giudice di merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Richiamato in connessione alle questioni di giurisdizione del giudice tributario.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)
Norma che definisce i motivi di cassazione effettivamente invocati dalla ricorrente (violazione di legge, omessa pronuncia); la Corte verifica la conformità delle censure a tali ipotesi.
art. 384 c.p.c.
Usato per correggere la sentenza impugnata ove necessario e per motivare la possibilità di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è infondata e non richiede accertamenti supplementari.
art. 111 Cost.
Ricorso al principio di ragionevole durata del processo e all'economia processuale per giustificare la decisione della Corte di decidere nel merito senza rinvio.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla preclusione della cosa giudicata; la Corte valuta se la riqualificazione dei fatti contrasti con la cosa giudicata.
art. 327 c.p.c., comma 2
Riferimento alla disciplina sui rimedi esperibili contro sentenze emesse in processi nei quali si siano verificate nullità; sottolinea che eventuali vizi del primo processo dovevano essere impugnati in quel processo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis
Citato in relazione agli obblighi contributivi del ricorrente per il deposito del ricorso e all'eventuale aggravio di oneri in caso di soccombenza.
Massima Sezioni Unite n. 13916/2006
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
La Corte applica questo principio per escludere il riesame della questione della notifica delle cartelle quando tale questione è già stata definitivamente accertata in un precedente giudizio tra le stesse parti.
Massime di principio
- Se tra le stesse parti e sul medesimo rapporto si è formato un giudicato che ha accertato la mancata notifica delle cartelle prodromiche, nel successivo giudizio non è consentito riesaminare quella stessa questione: il giudicato esterno preclude il riesame dei punti decisivi comuni.
- Dopo un giudicato che accerta la mancata notifica delle cartelle, l'agente della riscossione non può limitarsi a notificare nuove intimazioni riferite alle medesime cartelle: doveva procedere alla rinnovazione della notificazione delle cartelle, salvo decadenze temporali.
- La circostanza che il contribuente abbia avuto eventualmente conoscenza delle cartelle 'aliunde' non neutralizza l'effetto preclusivo del giudicato che ha accertato la mancata notifica; la Corte ritiene irrilevante la conoscenza effettiva una volta che sia intervenuto giudicato sulla notifica.
- Eventuali vizi, nullità o questioni di contumacia relativi a un primo processo devono essere dedotti e impugnati nel medesimo processo; non è possibile farli valere efficacemente in un diverso processo tra le stesse parti per aggirare il giudicato.
- In Cassazione, se l'omessa pronuncia su un motivo di gravame è palesemente infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinviare il processo per economia e ragionevole durata.
- La prova della notifica grava sull'Amministrazione/riscossore: l'assenza di prova documentale della notificazione delle cartelle può comportare l'annullamento delle intimazioni correlate.
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