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Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La presunzione (semplice) di maggiori ricavi recata dall'applicazione dello studio di settore può essere superata dal contribuente mediante l'esibizione di una contabilità diligentemente tenuta e da riscontri documentali ulteriori che ne corroborino le risultanze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno 2004. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, applicando lo studio di settore e rilevando uno scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e quelli stimati. La contribuente sosteneva che la propria contabilità fosse regolare e che l'attività di disbrigo pratiche auto fosse integralmente documentata mediante il registro bollato obbligatorio, il riepilogo delle pratiche, il libro giornale, fatture e ricevute fiscali. Tale documentazione, sottoposta anche ai controlli della Motorizzazione civile e di altri uffici pubblici, avrebbe consentito di verificare il numero effettivo delle pratiche svolte e dei ricavi conseguiti. Contestava inoltre che la diversa dinamica dei costi per servizi costituisse prova di ricavi occultati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'esito favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che lo studio di settore producesse una presunzione semplice, superabile mediante una contabilità regolarmente tenuta e documentazione ulteriore coerente con la specifica attività esercitata. Il registro bollato, pur non sostituendo la contabilità fiscale né le fatture, è stato considerato un elemento probatorio rilevante perché riportava tutte le pratiche effettuate ed era soggetto a controlli pubblici. L'Agenzia non aveva eseguito i possibili e agevoli controlli incrociati tra registro, fatture, ricevute e dati degli uffici pubblici, limitandosi a valorizzare lo scostamento dallo studio di settore. Anche la sostanziale stabilità dei costi per servizi non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'occultamento di ricavi, in assenza di ulteriori riscontri. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Studi di settore

    La presunzione derivante dai dati ricavati dagli Studi di settore sia stata adeguatamente contrastata dalla produzione documentale operata dal contribuente

    I risultati degli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non determinano automaticamente il maggior reddito imponibile. Il contribuente può superarli fornendo una contabilità attendibile e riscontri documentali specifici e coerenti con l'attività svolta.

  • Obblighi di fatturazione e contabilità fiscale

    Tale registro non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali né assolve gli obblighi contabili e tributari

    Il registro bollato previsto per la gestione delle pratiche non sostituisce le fatture o gli altri registri fiscali obbligatori. Tuttavia, può avere valore probatorio indiziario se consente di ricostruire in modo attendibile l'attività effettivamente svolta e può essere confrontato con la documentazione fiscale.

  • Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/E del 23 marzo 2004, n. 65/E del 27 giugno 2001 e n. 5/E del 2008

    Sono richiamate in relazione alla necessità di considerare e motivare le circostanze addotte dal contribuente per giustificare lo scostamento rispetto alle medie e ai risultati degli studi di settore.

Massime di principio

  • L'applicazione di uno studio di settore non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi: l'accertamento deve essere valutato insieme alle circostanze concrete dell'attività e alle prove fornite dal contribuente.
  • Una contabilità formalmente regolare acquista maggiore forza difensiva quando è corroborata da documenti esterni, obbligatori e soggetti a controlli pubblici, capaci di ricostruire oggettivamente il volume dell'attività.
  • Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata dello scostamento; una mera contestazione dello studio di settore, priva di riscontri, normalmente non è sufficiente.
  • L'Amministrazione finanziaria deve esaminare concretamente le giustificazioni offerte e, quando i controlli sono possibili e agevoli, svolgere verifiche incrociate sui documenti disponibili, invece di limitarsi al dato statistico.
  • La diversa incidenza dei costi rispetto ai ricavi non prova automaticamente l'occultamento di ricavi, soprattutto quando la struttura dei costi comprende componenti fisse o non proporzionali al numero delle operazioni.
  • In attività caratterizzate da registrazioni obbligatorie presso enti pubblici, tali registrazioni possono costituire elementi probatori rilevanti, pur non sostituendo gli adempimenti fiscali ordinari.

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