Sentenza del 25/09/2017 n. 3804 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Condizioni - Difetto di inerenza - Detraibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell’IVA è stata ritenuta non spettante. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione non sussiste quando la non corrispondenza tra il soggetto reale e quello indicato in fattura compromette la verifica dell’inerenza o degli altri presupposti sostanziali dell’imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni in cui il soggetto che ha effettivamente ceduto la merce è diverso da quello formalmente indicato in fattura. Il difetto di corrispondenza tra cedente reale e soggetto cartolare può incidere sia sulla corretta applicazione dell’aliquota sia sull’inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa. Per tale ragione, la provenienza della merce non è considerata un elemento irrilevante ai fini della detrazione.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione presuppone che l’operazione sia effettivamente riferibile all’attività economica del soggetto passivo e che siano rispettati i requisiti sostanziali dell’imposta. La fatturazione da parte di un soggetto diverso dal reale cedente può escludere la detrazione.
Principio dell’inerenza
L’IVA è detraibile soltanto se l’acquisto è collegato all’attività d’impresa. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’errata identificazione del cedente può impedire di verificare o ritenere integrato tale collegamento.
Massime di principio
- La detrazione dell’IVA non dipende esclusivamente dall’esistenza materiale della merce o del servizio, ma anche dalla corretta identificazione del soggetto che ha effettuato l’operazione.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la difformità tra cedente reale e cedente indicato in fattura può comportare il disconoscimento della detrazione, soprattutto quando incide sull’aliquota, sull’inerenza o sulla verifica dei requisiti sostanziali.
- La fattura formalmente regolare non garantisce da sola il diritto alla detrazione: il contribuente deve poter dimostrare la realtà dell’operazione, la sua riferibilità all’attività d’impresa e la correttezza dell’identificazione delle parti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità meramente formali e inesistenza soggettiva sostanziale: nel secondo caso, il rischio di recupero dell’IVA è concreto e la detrazione può essere negata.
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