Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/09/2017 n. 3804 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Condizioni - Difetto di inerenza - Detraibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione dell’IVA è stata ritenuta non spettante. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione non sussiste quando la non corrispondenza tra il soggetto reale e quello indicato in fattura compromette la verifica dell’inerenza o degli altri presupposti sostanziali dell’imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni in cui il soggetto che ha effettivamente ceduto la merce è diverso da quello formalmente indicato in fattura. Il difetto di corrispondenza tra cedente reale e soggetto cartolare può incidere sia sulla corretta applicazione dell’aliquota sia sull’inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa. Per tale ragione, la provenienza della merce non è considerata un elemento irrilevante ai fini della detrazione.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione presuppone che l’operazione sia effettivamente riferibile all’attività economica del soggetto passivo e che siano rispettati i requisiti sostanziali dell’imposta. La fatturazione da parte di un soggetto diverso dal reale cedente può escludere la detrazione.

  • Principio dell’inerenza

    L’IVA è detraibile soltanto se l’acquisto è collegato all’attività d’impresa. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’errata identificazione del cedente può impedire di verificare o ritenere integrato tale collegamento.

Massime di principio

  • La detrazione dell’IVA non dipende esclusivamente dall’esistenza materiale della merce o del servizio, ma anche dalla corretta identificazione del soggetto che ha effettuato l’operazione.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la difformità tra cedente reale e cedente indicato in fattura può comportare il disconoscimento della detrazione, soprattutto quando incide sull’aliquota, sull’inerenza o sulla verifica dei requisiti sostanziali.
  • La fattura formalmente regolare non garantisce da sola il diritto alla detrazione: il contribuente deve poter dimostrare la realtà dell’operazione, la sua riferibilità all’attività d’impresa e la correttezza dell’identificazione delle parti.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra irregolarità meramente formali e inesistenza soggettiva sostanziale: nel secondo caso, il rischio di recupero dell’IVA è concreto e la detrazione può essere negata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.