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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32874/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibili le istanze di riconoscimento della collaborazione ex art.58-ter legge 26 luglio 1975, n.354 e di differimento della pena in regime di detenzione domiciliare ex art.47-ter comma 1-bis Ord. pen., e contestualmente rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso deduceva: (i) vizi processuali per la riunione non previamente notificata delle istanze e per la mancanza, nel fascicolo, delle relazioni comportamentali; (ii) errata valutazione dei presupposti per l'affidamento terapeutico, con contestazione della considerazione del rifiuto dell'ingresso in Comunità quale indice di pervicace inclinazione a delinquere; (iii) omissione di valutazione della collaborazione ex art.58-ter e mancata considerazione dei comportamenti collaborativi e delle certificazioni comportamentali prodotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: (a) la richiesta di detenzione domiciliare fosse comunque incisa da ostatività per precedente condanna e non fosse stata adeguatamente prospettata in cassazione; (b) la doglianza processuale sulla riunione delle istanze è inammissibile/infondatasi poiché la difesa non ha obiettato in udienza né dimostrato un concreto pregiudizio o omissione di elementi decisivi; (c) la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'idoneità di un affidamento in struttura residenziale e la rilevanza del rifiuto del percorso comunitario è motivata e non contraddittoria; (d) la richiesta di riconoscimento della collaborazione ex art.58-ter era generica e priva di specifiche allegazioni che ne provassero l'effettivo rilievo ai fini degli ostativi, inoltre la giurisprudenza post-riforma (art.4-bis novellato) ha ridotto la rilevanza decisiva della collaborazione per reati ‘‘ostativi di prima fascia’’. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e disposta l'annotazione ai sensi dell'art.52, comma 1, D.Lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma invocata per il riconoscimento della collaborazione del detenuto; la Corte osserva che, soprattutto per reati ostativi di "prima fascia", la collaborazione non è più decisiva dopo le modifiche normative, e il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

    Disciplina il differimento della pena in regime di detenzione domiciliare; il Tribunale lo ha escluso in presenza di reato ostativo e la Corte ha rilevato che la difesa non ha contestato efficacemente tale profilo.

  • art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'affidamento in prova al servizio sociale per i soggetti tossicodipendenti; il giudice di sorveglianza può valutare l'idoneità di percorsi residenziali o non residenziali sulla base delle relazioni comportamentali e della stabilità lavorativa.

  • art. 4-bis, legge n.354/1975 (modificata dal decreto-legge 31/10/2022, n.162, conv. 30/12/2022, n.199)

    La novella ha reso relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale per taluni reati ostativi; la valutazione dell'assenza di legami e del percorso rieducativo è rimessa al giudice, con poteri istruttori ampliati.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo e del diritto alla difesa, invocato in relazione ai vizi procedurali contestati; la Corte ha applicato i principi ma ha escluso il pregiudizio difensivo concreto.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Rinvio normativo relativo alla trattazione delle istanze e ai diritti della difesa; citato in relazione alla correttezza procedimentale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti e modalità di indicazione dei motivi in Cassazione, richiamato per la necessità di sinteticità e pertinenza nelle deduzioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, carenza o contraddittorietà della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi ma li ha ritenuti infondati o aspecifici.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione sull'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità; la Corte ha richiamato tale principio per motivare l'inammissibilità di censure generiche.

  • art. 52, comma 1, D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196

    Norma sul codice della protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prescritta dalla norma.

Massime di principio

  • Le doglianze processuali relative a riunione o variazione dell'ordine di trattazione devono essere sollevate immediatamente in udienza e corredate dalla dimostrazione del concreto pregiudizio; in mancanza la Cassazione tende a ritenere la censura inidonea.
  • Se il fascicolo o le relazioni comportamentali non sono state prodotte o il difensore non allega elementi specifici risultanti da omissione, la censura sulla carenza probatoria rischia di essere considerata generica e non decisiva.
  • Il rifiuto del soggetto di seguire un programma terapeutico/residenziale può essere legittimamente valutato dal giudice come indice di persistenza di pericolosità sociale e incide sulla scelta tra affidamento residenziale e non residenziale.
  • Per reati ostativi (in particolare dopo la modifica dell'art.4-bis), la collaborazione da sola non ha più carattere necessariamente decisivo; il giudice deve valutare compiutamente il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata, e la difesa deve fornire elementi specifici a sostegno.
  • In cassazione è richiesto un motivo sufficientemente specifico e correlato alle argomentazioni del giudice di merito; censure apodittiche o generiche comportano l'inammissibilità o il rigetto.
  • Quando si deduce l'illegittima acquisizione di elementi probatori occorre dimostrare l'incidenza di tali vizi sulla decisione (cd. prova di resistenza); altrimenti la Corte può ritenere che l'eventuale errore non abbia compromesso la decisione.

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