Cassazione Penale, Sentenza n. 32874/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibili le istanze di riconoscimento della collaborazione ex art.58-ter legge 26 luglio 1975, n.354 e di differimento della pena in regime di detenzione domiciliare ex art.47-ter comma 1-bis Ord. pen., e contestualmente rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso deduceva: (i) vizi processuali per la riunione non previamente notificata delle istanze e per la mancanza, nel fascicolo, delle relazioni comportamentali; (ii) errata valutazione dei presupposti per l'affidamento terapeutico, con contestazione della considerazione del rifiuto dell'ingresso in Comunità quale indice di pervicace inclinazione a delinquere; (iii) omissione di valutazione della collaborazione ex art.58-ter e mancata considerazione dei comportamenti collaborativi e delle certificazioni comportamentali prodotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: (a) la richiesta di detenzione domiciliare fosse comunque incisa da ostatività per precedente condanna e non fosse stata adeguatamente prospettata in cassazione; (b) la doglianza processuale sulla riunione delle istanze è inammissibile/infondatasi poiché la difesa non ha obiettato in udienza né dimostrato un concreto pregiudizio o omissione di elementi decisivi; (c) la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'idoneità di un affidamento in struttura residenziale e la rilevanza del rifiuto del percorso comunitario è motivata e non contraddittoria; (d) la richiesta di riconoscimento della collaborazione ex art.58-ter era generica e priva di specifiche allegazioni che ne provassero l'effettivo rilievo ai fini degli ostativi, inoltre la giurisprudenza post-riforma (art.4-bis novellato) ha ridotto la rilevanza decisiva della collaborazione per reati ‘‘ostativi di prima fascia’’. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e disposta l'annotazione ai sensi dell'art.52, comma 1, D.Lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 58-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma invocata per il riconoscimento della collaborazione del detenuto; la Corte osserva che, soprattutto per reati ostativi di "prima fascia", la collaborazione non è più decisiva dopo le modifiche normative, e il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Disciplina il differimento della pena in regime di detenzione domiciliare; il Tribunale lo ha escluso in presenza di reato ostativo e la Corte ha rilevato che la difesa non ha contestato efficacemente tale profilo.
art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede l'affidamento in prova al servizio sociale per i soggetti tossicodipendenti; il giudice di sorveglianza può valutare l'idoneità di percorsi residenziali o non residenziali sulla base delle relazioni comportamentali e della stabilità lavorativa.
art. 4-bis, legge n.354/1975 (modificata dal decreto-legge 31/10/2022, n.162, conv. 30/12/2022, n.199)
La novella ha reso relativa la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale per taluni reati ostativi; la valutazione dell'assenza di legami e del percorso rieducativo è rimessa al giudice, con poteri istruttori ampliati.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del diritto alla difesa, invocato in relazione ai vizi procedurali contestati; la Corte ha applicato i principi ma ha escluso il pregiudizio difensivo concreto.
art. 127 cod. proc. pen.
Rinvio normativo relativo alla trattazione delle istanze e ai diritti della difesa; citato in relazione alla correttezza procedimentale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e modalità di indicazione dei motivi in Cassazione, richiamato per la necessità di sinteticità e pertinenza nelle deduzioni.
art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, carenza o contraddittorietà della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi ma li ha ritenuti infondati o aspecifici.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione sull'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità; la Corte ha richiamato tale principio per motivare l'inammissibilità di censure generiche.
art. 52, comma 1, D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196
Norma sul codice della protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prescritta dalla norma.
Massime di principio
- Le doglianze processuali relative a riunione o variazione dell'ordine di trattazione devono essere sollevate immediatamente in udienza e corredate dalla dimostrazione del concreto pregiudizio; in mancanza la Cassazione tende a ritenere la censura inidonea.
- Se il fascicolo o le relazioni comportamentali non sono state prodotte o il difensore non allega elementi specifici risultanti da omissione, la censura sulla carenza probatoria rischia di essere considerata generica e non decisiva.
- Il rifiuto del soggetto di seguire un programma terapeutico/residenziale può essere legittimamente valutato dal giudice come indice di persistenza di pericolosità sociale e incide sulla scelta tra affidamento residenziale e non residenziale.
- Per reati ostativi (in particolare dopo la modifica dell'art.4-bis), la collaborazione da sola non ha più carattere necessariamente decisivo; il giudice deve valutare compiutamente il percorso rieducativo e l'assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata, e la difesa deve fornire elementi specifici a sostegno.
- In cassazione è richiesto un motivo sufficientemente specifico e correlato alle argomentazioni del giudice di merito; censure apodittiche o generiche comportano l'inammissibilità o il rigetto.
- Quando si deduce l'illegittima acquisizione di elementi probatori occorre dimostrare l'incidenza di tali vizi sulla decisione (cd. prova di resistenza); altrimenti la Corte può ritenere che l'eventuale errore non abbia compromesso la decisione.
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